I gestori delle strutture ricettive sono tenuti agli adempimenti strumentali e complementari alla riscossione dell’imposta, come appresso indicati:

  1. Informare i propri ospiti sull’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, mediante l’affissione in luogo ben visibile della struttura ricettiva degli avvisi riportati in allegato e scaricabili nella sezione Modulistica.
  2. Riscuotere l’imposta. La struttura ricettiva provvede a rilasciare apposita ricevuta utilizzando una delle modalità sotto-indicate:
    • il software per la gestione dell’imposta di soggiorno “Stay Tour – gestione presenze” messo a disposizione delle strutture ricettive gratuitamente da Ancona Entrate srl;
    • l’apposito bollettario messo a disposizione da Ancona Entrate srl. I bollettari cartacei contenenti le ricevute da rilasciare ai soggiornanti possono essere ritirati direttamente presso Ancona Entrate srl – servizio riscossione imposta di soggiorno, via dell’Artigianato, n. 4, 60127 Ancona.
      È fatta salva in ogni caso la facoltà, in alternativa al rilascio dell’apposita ricevuta, di inserire l’importo a dovuto a titolo di imposta di soggiorno in fattura indicandolo come “operazione fuori campo Iva”.
      A titolo esemplificativo si indica l’eventuale frase da inserire in fattura: Si attesta che il cliente ha pagato l’imposta di soggiorno. L’importo sarà successivamente riversato al Comune ai sensi dell’articolo 7 del regolamento. “operazione esclusa da IVA ex art.15 del D.P.R. 633/1972″. Nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta, il cliente deve redigere l’apposita dichiarazione scaricabile nella sezione Modulistica (Modello C); nel caso in cui il cliente si rifiuti anche di compilare e sottoscrivere la dichiarazione, sarà cura del gestore redigere e firmare il documento, che dovrà essere conservato per eventuali controlli.
  3. Obbligo di comunicazione ad Ancona Entrate srl, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, il numero complessivo dei pernottamenti nel corso del trimestre, distinti per fasce tariffarie.
    I pernottamenti comunicati vanno altresì distinti tra quelli effettuati da:
    – alloggianti tenuti al pagamento dell’imposta;
    – alloggianti esenti;
    – alloggianti esclusi in quanto residenti nel Comune di Ancona.
  4. Obbligo di versamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno, in unica soluzione, entro il giorno 20 del mese successivo al termine del trimestre di riferimento unitamente alla comunicazione di cui al punto C.
    A partire dall’01/01/2020, qualora l’importo relativo a ciascun trimestre sia inferiore ad € 150,00, il gestore potrà effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 20 gennaio dell’anno successivo (art. 7 comma 3 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 27/01/2020).
    Il versamento delle somme deve essere effettuato secondo le modalità indicate da Ancona Entrate srl.
  5. Obbligo di presentare al Comune di Ancona/Soggetto incaricato la “Resa del conto dell’agente contabile” entro il termine ultimo del 20 gennaio successivo all’anno di riferimento (cd. Modello 21, allegato al D.P.R. n. 194/1996).
  6. Obbligo di presentare al Comune di Ancona/Soggetto incaricato della riscossione la dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. (Art. 6-ter del regolamento comunale – art. 180, comma 3, del decreto legge 31/2020, convertito nella legge 77/2020 che ha modificato l’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 13).

 

DOCUMENTI: