Per tardivo o parziale versamento del canone viene emesso atto di accertamento con penalità dovuta pari al 20%. Prima della formale contestazione del mancato o del tardivo pagamento del canone è prevista la possibilità di ravvedimento da parte del concessionario ovvero l’occupante, tramite l’autoapplicazione al momento del versamento della sola sanzione pari al 3%  dell’importo del canone o della rata dovuti, se il ritardo è contenuto entro 30 giorni dalla scadenza, o del 10%, oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza.

Tali penalità sono comprensive degli interessi legali fino a quel momento.

Il concessionario ovvero l’occupante è tenuto ad adempiere nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’avviso. La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro il termine di 5 anni dalla data di scadenza dell’obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

Per le occupazioni abusive il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede Ancona Entrate S.r.l. dandone notizia all’interessato nel termine e con le modalità di cui sopra

L’omessa esposizione dell’atto che legittima l’occupazione, ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 18, da luogo all’applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00.