Deposito dei progetti degli impianti (D.M. 37/08 ex L. 46/90)

Deposito dei progetti degli impianti (D.M. 37/08 ex L. 46/90)

La progettazione degli impianti è regolamentata dagli artt. 1 e 5 del DM 37/08.

La progettazione deve essere eseguita da professionisti con specifica competenza tecnica come descritto dal comma 2 dell’art. 5 del DM 37/08.
Il progetto deve essere depositato presso lo Sportello Unico Edilizia nei tempi indicati dall’art. 11 del DM 37/08.
I progetti devono essere corredati dal modello di deposito (allegato 4) consultabile e scaricabile nella sezione “Allegati” di questa pagina.

PER IL DEPOSITO NON VA PAGATO ALCUN DIRITTO DI SEGRETERIA.

La documentazione depositata servirà quale riscontro ufficiale nelle procedure di verifica “sul posto” delle certificazioni di abitabilità che il Comune attuerà nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa (la legge 46/90 impone la verifica a campione delle abitabilità ed il DPR 392/94 ne stabilisce il numero minimo nel 10 % delle abitabilità annue rilasciate).

Per evitare sanzioni per progettisti e proprietà ed imprese esecutrici è bene che i progettisti si attengano scrupolosamente alle disposizioni del DM 37/08 e delle varie norme UNI per i rispettivi impianti in tutte le sue parti (generalità, energie rinnovabili, progetti impianti, dichiarazioni particolari).

 

La consegna delle relazioni va consegnata in modo telematico a questo Link