Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Il contenuto della presente sotto-sezione* di II livello è dato dalla sotto riportata normazione specifica ed operativa ed esattamente: art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001 unitamente all'Allegato 1 della Delibera Anac 1310/2016 (le parti tra [ ] rappresentano le abrogazioni apportate dal D.Lgs. n. 97/2016: è possibile che in forza delle medesime trovansi ancora pubblicati determinati atti/documenti/informazioni sino alla scadenza prevista per legge):

D.Lgs. 33/2013
Articolo 15
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
di collaborazione (A) o consulenza (A)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi [amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche'] di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto [di lavoro,] di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi [dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,] di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
[5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.]

D.Lgs. 165/2001
Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini*** previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 (((= INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA a soggetti esterni (1) v. ivi comma 4: “4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 ***entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.”))) e 18 (((detto articolo non stabilisce un termine, ergo vale la regola della TEMPESTIVITA' ex D.Lgs. 66/2013 come esplicitata dal PTPCT pro tempore vigente))) del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.
Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto,
la durata
e il compenso dell'incarico
nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
Le informazioni relative a consulenze e incarichi (((di collaborazione))) (1) c-o-m-u-n-i-c-a-t-e dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica,
nonche'
le informazioni p-u-b-b-l-i-c-a-t-e dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo,
sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. (….)
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.”

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(A) Estratto da PTPCT 2019-2021
“Focus su incarichi di collaborazione ed altre tipologie.
Si precisa che, analogamente al Piano 2018 -2020 (e diversamente dal PTPCT 2017-2019 ove non era prevista la mappatura del processo relativo alla fattispecie di affidamento di incarichi di collaborazione) anche nel presente Piano 2019-2021, a fronte delle previsioni del DUP 2019-2021 (vedasi allo stato delibera di Giunta pro Consiglio n. 53/2019 Allegato A § 4 pag. 96) con cui sono stati individuati n. 5 incarichi di collaborazione autonoma a soggetti esterni persone fisiche ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 244/2007 (ovvero l' "affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione"), il RPCT, in assenza di proposta di inserimento di un MPL a ciò dedicato, come per il 2018 prevede sulla Direzione di competenza il MPL “Incarichi di collaborazione autonoma” presidiandola con la Misura MG/01 attinente alla fase istruttoria e di scelta del contrente nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e con la Misura MG/14 applicativa degli obblighi ostensori ex D.Lgs. 33/2013 (v. ivi specificatamente l'art. 15) e comunicativi ex art. 53 comma 14 D.Lgs. 165/2001.

A tal proposito va anche precisato che secondo l'art. 120 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (ROUS - D.G 605/2017), gli incarichi di:
1) collaborazione sono esclusivamente gli incarichi di (CO.CO.CO.) a prescindere dall’oggetto della prestazione pattuita (v. Rous art 120, co. 1, lett.d);
2) consulenza sono tutti quelli estrinsecantisi in attività di studio, di ricerca, di consulenza espletate da soggetti esterni in qualità di lavoratori autonomi. (v. Rous art 120, co. 1, lett. a, b e c) ad acquisizione discrezionale da parte dell'Ente aventi una mera "funzione rafforzativa e di asseverazione dell'azione amministrativa" (v. Rous art 120, co. 1).
Pertanto, tutte le restanti attività lavorative rese da soggetti persone fisiche in modo autonomo (sia lavoratori professionali che occasionali, ma non con la forma negoziale della C.Co.Co.) consistenti in prestazioni di servizi (v. Rous art. 120, co. 3), vengono ricondotte alla disciplina procedimentale recata dal c.d. Codice dei contratti pubblici (oggi D.Lgs. 50/2016) e coerentemente si trovano pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente nella sotto sezione di primo livello
denominata “Bandi di Gara e Contratti” e non nella sotto sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Siffatto distinguo tipologico, incidente sul regime ostensorio e dell'efficacia dei relativi atti amministrativi adottati (v. art. 15 commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013), si fonda su ratio e tenore di tutta la normazione statale limitativa sul piano della spesa (a partire dall'art. 6 comma 7 del DL 78/2010 e successiva normazione) e normante specifici presupposti di legittimità e procedure di individuazione del contraente (v. art. 7 commi 6 e ss. del D.Lgs. 165/2001) per i soli collaboratori e i soli consulenti, oggi definiti unicamente come soggetti tititolari di "incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo", si basa esattamente sulla deliberazione n. 6/2005 delle Sezioni Riunite del Controllo della Corte dei Conti che tratta separatamente le prestazioni di servizi necessitate che la PA acquisisce in via sostitutiva dall'esterno in oustsuorcing da lavoratori autonomi, non aventi alcuna "funzione rafforzativa e di asseverazione dell'azione amministrativa" ma solo ed unicamente sostitutiva.
Ne consegue, ad esempio, sul piano operativo ostensorio che l'Ente ha pubblicato, quale pubblicità c.d. ulteriore ai sensi della L. 190/2012 , le informazioni relative agli incarichi dei tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti, non nella sotto-sezione “Consulenti e Collaboratori” come l'ANAC suggerisce nella delibera n. 1310/2016 al § 5 e, neppure, nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” trattandosi esattamente di prestazione ad acquisizione obbigatoria per legge relativa ad organo istituzionale, bensì in apposita sotto-sezione “Altri contenuti/Dati ulteriori – Collegio dei Revisori dei Conti”.
Quanto al profilo contenutistico di detto adempimento ostensorio sub ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI relativo a persone fisiche nominate/incaricate quali componenti di organi istituzionali non trattati specificatamente dalla legge e/o dall'Anac in via analogica con l'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 devono essere pubblicati:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto (...)
(da comma 2 art. 15 cit.)
e) la ragione dell'incarico
*) altre dichiarazioni rese all'Ente previste da legge.
Detto specifico adempimento ostensorio sub ALTRI CONTENUTI – DATI ULTERIORI per gli incarichi conferiti a persone fisiche componenti di organi istituzionali obbligatori per legge e/o regolamento vale per tutti gli incarichi conferiti i cui effetti si producono sotto la vigenza del presente PTPCT, in via analogica con le FAQ sub Trasparenza dell'Anac normanti gli adempimenti ostensori gravanti su determinati atti amministrativi adottati prima dell'entrata in vigore della norma che li contempla.”

Estremi atti conferimento incarichi di co.co.co.

Ai sensi dell’art. 53 co. 14 del DLgs 165/2001 la “attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi” deve essere effettuata esclusivamente per i “consulenti” (erogatori di studi, consulenze, ricerche, lavoranti ai sensi dell’art. 2233 c.c.) non anche per i CO.CO.CO.

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