Autenticazione di firma – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

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L’autenticazione di firma consiste nell’attestazione, da parte del funzionario incaricato, che la sottoscrizione in fondo ad un documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.

La competenza ad autenticare sottoscrizioni non appartiene al funzionario comunale per il solo fatto di essere un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

Il punto di partenza normativa allo scopo di comprendere appieno il potere di autenticare una firma è costituito dall’articolo 2703 del Codice Civile:” Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.

Dunque il notaio è sempre autorizzato ad autenticare sottoscrizioni apposte in qualsiasi atto di qualsivoglia natura, mentre il pubblico ufficiale no.

Il pubblico ufficiale può provvedere ad una autentica di firma solo se autorizzato da una norma di legge o di un regolamento o, nei casi previsti dalla vigente normativa, solo a seguito di incarico ad esso conferito.

Tali poteri, inoltre, quando conferiti dalla legge o da un incarico  non possono mai essere riferiti all’autentica di firma di un qualunque atto a prescindere dalla natura di quest’ultimo, ma potrà esercitare il suo potere di autentica solo ed esclusivamente con riguardo agli atti previsti nelle norme e negli incarichi conferiti.

In altre parole il pubblico funzionario, nei documenti in lingua italiana, lingua ufficiale o tradotta ai sensi dell’art. 1 della legge n. 482/1999, può autenticare la sottoscrizione solo negli atti che la legge o l’incarico ricevuto gli consente e non il contrario, cioè autenticare in tutti gli atti che la legge non vieta.

Detto ciò si provvede ad indicare gli atti e documenti nei quali i funzionari comunali sono incaricati ad autenticare la firma:

  • art. 21 D.P.R. n. 445/2000: ”Istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione ”. L’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) contiene stati, qualità personali o fatti, riguardanti il dichiarante o un altro soggetto, che siano a diretta conoscenza del dichiarante. Oppure dichiarazioni dirette o finalizzate alla riscossione di benefici economici da parte di terzi.
  • art. 14 legge n. 53/1990 in materia elettorale.
  • art. 31, comma 3, lettera C) legge n. 184/1983 : “sottoscrizione consenso scritto da parte dell’aspirante all’adozione, all’incontro fra questi ed il minore da adottare”.
  • art. 39 D.Lgs n. 271/1989: “Autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice di procedura penale prevede tale formalità”.
  • art. 79 D.P.R. n. 285/1990: in materia di cremazione;
  • D.P.R. n. 169/2005: “Autentica della firma del votante sulla busta contenente la scheda di votazione per l’elezione degli organi di ordini professionali”.
  • art. 7 D.L. n. 223/2006: “Autentica della firma degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione dei beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione dei diritti di garanzia sui medesimi (autoveicoli e motoveicoli iscritti al PRA o alla Motorizzazione Civile – imbarcazioni con lunghezza superiore a ml. 10 iscritte nel pubblico registro delle Capitanerie di Porto) N.B. le imbarcazione con lunghezza inferiore a ml. 10 non sono iscritte a pubblico registro e pertanto non si ha autorizzazione alla firma nell’atto di vendita.
  • art. 3 bis legge n. 386/1990:quietanze liberatorie” .
  • Come indicato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 10/1993 può essere autenticata la firma nella delega senza rappresentanza nelle fattispecie più ricorrenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nei casi in cui il delegato è semplicemente colui che riceve l’emanazione materiale di un provvedimento che si è già compiuto e perfezionato quali ad es. la consegna o il ritiro di atti e documenti o la riscossioni di pensioni già riconosciute.

Pertanto il testo del documento deve rimanere nell’ambito previsto e non può contenere dichiarazioni aventi valore negoziale e tanto meno concretizzare una procura. 

Al di fuori dei casi previsti e sopra indicati è esclusa la possibilità di autentica della sottoscrizione da parte del funzionario pubblico incaricato dal sindaco in atti che contengono qualsiasi “manifestazione di volontà” intercorrenti tra privati o inerenti a rapporti di natura privatistica, che in via generalizzata possiamo indicare in:

  1. autorizzazioni;
  2. concessioni;
  3. assensi;
  4. permessi;
  5. approvazioni;
  6. nulla osta;
  7. ammissioni, accettazioni, dinieghi, rifiuti,
  8. rinunce (compresa la rinuncia all’eredità)
  9. vendita di beni immobili o mobili non compresi tra quelli sopra indicati;
  10. deleghe, procure, mandati, incarichi, affidamenti, rappresentanze. Va ricordato che la procura è lo strumento giuridico attraverso il quale si realizza l’istituto, tipico del diritto privato e quindi nei rapporti tra privati, della rappresentanza, in virtù del quale un soggetto è autorizzato per legge a “sostituirsi ad un altro soggetto nel compimento di attività giuridiche per conto di quest’ultimo”.

***Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l’autenticazione della sottoscrizione; possono essere presentate direttamente al dipendente addetto ovvero sottoscritte e inviate per fax o via telematica unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità. Solo nel caso in cui l’istanza e la dichiarazione riguardino la riscossione da parte di terzi di benefici economici, benché destinate a pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi,  la  sottoscrizione andrà AUTENTICATA.

Chi la può richiedere

Può richiederla qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere (anche residente in un altro comune italiano ) presentandosi personalmente allo sportello anagrafico, munita di un documento di identità valido.

Costi

L’autenticazione di sottoscrizione è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R.642/72, a meno che non siano previste, da norme di legge specifiche, per l’uso al quale tale documento è destinato, l’esenzione dall’imposta di bollo.

€ 16,00 in bollo

*Per l’esenzione dell’imposta di bollo deve essere indicata la specifica norma di riferimento

Normativa di riferimento

D.P.R. 445/2000

D.P.R. 642/72

Per il servizio di AUTENTICA DI FIRMA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ SOLO PREVIO APPUNTAMENTO richiesto: 

  • telefonicamente al numero 071.222.2283  dal LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 8.45 alle 13.30 e MARTEDI’ E GIOVEDI’ anche dalle 15.15 alle 17.00;
  • prenotando on-line a questo LINK 

PER INFORMAZIONI – Telefono: 071 – 222 2231 dalle 10.00 alle 12.000 dal LUNEDI’ al VENERDI’

 

Responsabile:

Dirigente: Dott. Giorgio Foglia
E-mail: ino@comune.ancona.it
Pec: servizidemografici@pec.comuneancona.it

 


Allegati:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ – con autentica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA USO SUCCESSIONE – con autentica

Dichiarazione-sostitutiva-atto-di-notorietà-senza-autentica-1

Dichiarazone sostitutiva uso successione senza autentica

 

Ultimo aggiornamento

6 Novembre 2023, 17:01

Pubblicazione

4 Agosto 2015, 13:35