RICONOSCIMENTO CITTADINANZA ITALIANA “JURE-SANGUINIS”

Le note seguenti forniscono un quadro generale, e quanto più possibile completo, per rispondere alle domande rituali relative alla richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis”, che riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece preveda la cittadinanza “jure soli” (chi nasce in uno Stato ne è cittadino).

Se il richiedente risiede all’estero la competenza al riconoscimento “jure sanguinis” è in capo alla Autorità Consolare italiana territoriale competente, nello specifico quella della giurisdizione in cui risiede lo stesso richiedente (ad esempio: se l’interessato risiede a Buenos Aires la competenza territoriale sarà del Consolato Generale d’Italia di Buenos Aires, non il Consolato Generale d’Italia di Cordoba o di Rosario, che sono pur sempre in Argentina).

Qualora l’interessato abbia invece deciso di stabilire la propria residenza in Italia, la competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è in capo al Sindaco del Comune di residenza.

Una volta iscritto in anagrafe, il cittadino straniero può iniziare il procedimento vero e proprio, da cui iniziano a decorrere i termini totali previsti per lo stesso dalla legge (180 gg. in totale, vedere ultimo paragrafo delle presenti note) presentando formale richiesta in carta legale (con marca da bollo da 16,00 €), di riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”, corredata dai documenti necessari e corretti.

Viene escluso che la persona possa servirsi di un legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che lo stesso non sia presente sul territorio; inoltre in caso di scarsa conoscenza della lingua italiana, la stessa dovrà avvalersi dell’aiuto di un interprete.

Si precisa inoltre che l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Ancona non effettua esami, ricerche o quanto altro, non rilascia pareri su documentazione e richieste che pervengano in modi e forme differenti dalla procedura sopra espressa (documentazione inviata via mail , PEC, o qualsiasi altra via) in quanto attività irrituale, vietata dalla norma e causa di appesantimento ed intralcio dei compiti di ufficio.

 

Documentazione da presentare :

Passaporto con regolare visto apposto dalla nostra Autorità Estera e riportante timbro di ingresso, con validità trimestrale, apposto dalla Polizia di frontiera dell’aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso di volo diretto dal proprio paese (o da altro Stato non aderente all’Accordo di Schengen) verso l’Italia.

Se cittadino straniero sceglie invece di fare scalo in altro paese aderente all’Accordo di Schengen (esempio Spagna), all’arrivo in Italia lo stesso dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.

Documentazione di stato civile: estratti di nascita, di matrimonio o di morte per copia integrale, tradotti integralmente in italiano e legalizzati, di tutta la discendenza genealogica a cui si fa riferimento per il riconoscimento: dall’avo “dante causa”, ovvero il parente partito dall’Italia fino al rivendicante il possesso della cittadinanza ed il certificato di non naturalizzazione straniera (con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui gli ascendenti sono indicati sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione straniera con data di acquisto della cittadinanza straniera ben evidenziata (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Se il rivendicante è a conoscenza di eventuale naturalizzazione di un altro membro della discendenza genealogica o se uno di questi si è trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con indicazione di tutti i possibili cognomi-nomi-alias con cui viene indicato negli atti di stato civile) o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’ Autorità Straniera.

 

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del Ministero dell’interno e comunicato a questo Ufficio con nota prot. N. 9511 del 14/03/2014: condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all’estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino”.

La stessa fonte prosegue “attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l’acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell’interessatosolo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l’effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti”.

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.

Le discordanze riscontrate verranno comunicate all’Utenza secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a segnalare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera. Se entro dieci giorni dalla notificazione ex art. 10 bis della Legge 214/90 le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

 

Casi particolari ed esempi pratici :

  • Se avo nato prima del 1866, data dalla quale sono stati istituiti i registri di Stato Civile in Italia (e dai quali è possibile ottenere l’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato all’estero) sono ritenuti validi anche i certificati di battesimo rilasciati dalla parrocchia ove è avvenuta la nascita.
  • Se avo nato in Italia ed emigrato allestero successivamente può essere nato prima della proclamazione del Regno dItalia (17 marzo 1861) in uno degli stati pre-unitari; è condizione essenziale per il riconoscimento del diritto di trasmissione della cittadinanza italiana che lo stesso non sia deceduto prima del 17 marzo 1861 e non si sia naturalizzato straniero prima di tale data.
  • Stessa attenzione e stesso criterio vanno posti per gli avi nati nelle attuali province di Mantova, Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, Venezia Treviso, Belluno e Udine (di queste due ultime province solo alcuni comuni, vedi infra) e Pordenone, che sono state annesse al regno dItalia dal 19 ottobre 1866. Per gli avi nati nelle province di Roma, Latina, Frosinone e Viterbo la data di riferimento è il 20 settembre 1870.
  • Le attuali province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e alcuni comuni delle province di Belluno e Udine sono diventati territorio italiano dal 16 luglio 1920 (data di ratifica del trattato di Saint Germain en Laye). Pertanto gli avi dante causa originari di detti territori, deceduti od emigrati prima di tale data, non sono titolari di cittadinanza italiana (ma dell’ex “Impero di Austria e Ungheria”) e i discendenti non potrannoquindi ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

In particolare si tratta delle odierne province autonome di Bolzano e di Trento (inclusi due comuni nell’odierna provincia di Brescia, due comuni nell’odierna provincia di Vicenza e tre comuni nell’odierna provincia di Belluno), inoltre la Val Canale, l’antica Contea Principesca di Gorizia e Gradisca (inclusi dodici comuni oggi nell’odierna provincia di Udine quali: Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco ), la città di Trieste.

 

NOTA BENE:

Ricordare inoltre che la cittadinanza si trasmette in linea di discendenza maschile, e, facendo data dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana) anche per via femminile.

In base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita dei nati fuori dal matrimonio (ovvero da genitori non coniugati) devono essere firmate anche dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

A) Avo italiano emigrato in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana; il figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.

B) Avo italiano emigra in Brasile nel 1920; il figlio nato nel 1921 è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poiché è nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana e il procedimento può pertanto continuare.

In linea più generale, il discendente minore dell’avo che ha perso la cittadinanza per naturalizzazione conserva la cittadinanza italiana se la nascita è precedente alla data di naturalizzazione.

 

NOTA BENE :

La Legge 555/1912 del 13/06/1912 è entrata in vigore il 1° luglio 1912 e pertanto, fino a quel momento, il figlio minore di padre naturalizzato straniero perde la cittadinanza italiana in quanto, ai sensi dell’art. 36 della Legge sull’Emigrazione n. 23 del 31 gennaio 1901, segue le medesime sorti del genitore.

 

Precisazioni relative alla documentazione di Stato Civile :

Formato : I documenti rilasciati dagli Stati Uniti d’America devono essere in “long form” o “full form”; dal Brasile: “inteiro teor”: non sono accettati certificazioni per riassunto o per estratto, ma solo copie integrali.

Traduzione : Il documento deve essere tradotto integralmente, comprendendo anche la traduzione delle legalizzazioni straniere, ma non va fatta la traduzione dei nomi delle persone indicate sugli atti, che nelle traduzioni devono rimanere tali e quali [esempio: BIANCHI LUIGI, indicato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS) nell’atto di nascita del nipote, nella traduzione non dovrà essere tradotto in BIANCHI LUIGI, ma lasciato BIANCHI LUIS (o BLANCO LUIS); l’atto dovrà riportare annotazione di rettifica e nella documentazione dovrà essere inserita la relativa sentenza, tradotta e legalizzata. La non naturalizzazione deve comunque comprendere tutti gli alias].

Legalizzazione : Significa che il Consolato (o Ambasciata) Italiano competente per territorio deve “legalizzare” sia le firme sui certificati originali sia le firme dei traduttori giurati sulle traduzioni allegate ai certificati stessi: se gli atti provengono da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961 (che prevede Apostille) anche la legalizzazione della traduzione dovrà essere effettuata tramite Apostille, qualora i traduttori giurati abbiano la firma depositata presso gli Organi competenti ad apporla.

Per cittadini brasiliani la legalizzazione è rilasciata dal “MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SEGRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA, Departamento de Estrangeiros”; per cittadini argentini è rilasciato dal PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN – CÁMARA NACIONAL ELECTORAL.

Il documento deve sempre contenere nome e cognome dell’avo in tutte le sue possibili “sfumature e storpiature” subìte dalla data di nascita al decesso – in tutti gli atti su cui è riportato – ed eventuali alias.

Si rammenta che il cittadino che rivendica la cittadinanza “jure sanguinis” per ottenere l’iscrizione anagrafica non necessita immediatamente di permesso di soggiorno, ma se l’iter di riconoscimento si protrae oltre i mesi tre dovrà tempestivamente richiederlo per non essere ritenuto clandestino.

Tempistica : Durata massima del procedimento amministrativo, come sopra ricordato, è stabilita in 180 giorni; occorre ricordare che il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis” è un diritto azionabile solo se vengono soddisfatti tutti i requisiti che la legge prevede; pertanto, se nel corso del procedimento l’Ufficiale dello Stato Civile o le Autorità Consolari italiane ravvisassero la necessità di effettuare verifiche più approfondite, verrà richiesta documentazione integrativa.

La mancata presentazione, come sopra ricordato, della documentazione integrativa o correttiva richiesta blocca i termini di legge di decorrenza per la conclusione del procedimento amministrativo e può comportare il rigetto della stessa.

 

Normativa di riferimento

Legge 13.06.1912, n. 555 “Cittadinanza Italiana”

Legge 05.02.1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”

D.P.R. 03.11.2000, n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”

Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 del 08.04.1991

 

A chi rivolgersi

Info : Dott.ssa Francesconi Francesca

Largo XXIV Maggio n. 1 piano Terra – sede Municipale Ufficio Stato Civile

Telefono : 071 /222 2119 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30

Email : francesca.francesconi@comune.ancona.it

Indirizzo PEC : servizidemografici@pec.comuneancona.it

Dirigente: Dott. Foglia Giorgio

 

 

Allegati :

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Ultimo aggiornamento

24 Giugno 2022, 12:25

Pubblicazione

23 Dicembre 2015, 13:13