In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento (anche di una sola rata) dell’importo dovuto alle prescritte scadenze, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa evasa.

I contribuenti possono volontariamente decidere di mettersi in regola con il pagamento dell’ICP avvalendosi dell’istituto del Ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, evitando così di incorrere a pesanti applicazioni di interessi di mora e sanzioni amministrative.

Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale.

Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire è necessario che:

  • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento sono previste le seguenti forme di RAVVEDIMENTO OPEROSO:

  • Ravvedimento Sprint: può essere effettuato entro i 14 successivi alla scadenza del termine per il versamento, prevede l’applicazione di una sanzione pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo, oltre agli interessi legali;
  • Ravvedimento Breve: può essere effettuato dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 1,50%, oltre agli interessi legali;
  • Ravvedimento Intermedio: può essere effettuato dal 31° giorno fino al 90° giorno successivo alla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 1,67%, oltre agli interessi legali;
  • Ravvedimento Lungo: può essere effettuato dal 91° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza, prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75%, oltre agli usuali interessi legali.

Si può ricorrere allo strumento del ravvedimento operoso anche in caso di:

  • omessa presentazione della dichiarazione ICP, anche di variazione: entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICP, qualora non solo il versamento dell’imposta sia stato omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto, ma sia stata anche omessa la presentazione della dichiarazione ICP, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali.
  • infedele dichiarazione ICP, con omissioni ed errori che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta: entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, qualora non solo il versamento dell’IMU sia stato omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto, ma sia stata anche presentata una dichiarazione ICP infedele, è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al 6,25% e degli interessi legali.

Contestualmente alla sanzioni dovranno essere versati gli interessi con maturazione giornaliera conteggiati dal giorno della scadenza fino al giorno del pagamento compreso nella misura del tasso legale pari a:

  • 1,0% per l’anno 2014 (D.M. 12/12/13, pubblicato nella G.U. n. 292 del 13/12/13);
  • 0,5% per l’anno 2015 (D.M. 11/12/14, pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/14);
  • 0,2% per l’anno 2016 (D.M. 11/12/15, pubblicato nella G.U. n. 291 del 15/12/15);
  • 0,1% per l’anno 2017 (D.M. 07/12/16, pubblicato nella G.U. n. 291 del 14/12/16).

L’importo del Ravvedimento operoso va pagato con apposito bollettino di versamento, intestato a Comune di Ancona Imposta Pubblicità Serv. Tesoreria su c/c postale n° 1024684373, barrando la casella Ravvedimento.