CHE COS’E’

La TASITributo per i servizi indivisibili, in vigore dal 2014, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, è una componente della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

Il tributo sui servizi indivisibili (TASI) concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune di Ancona:

  1. gestione entrate tributarie e servizi fiscali;
  2. gestione beni demaniali e patrimoniali;
  3. gestione ufficio tecnico;
  4. polizia locale;
  5. viabilità e circolazione stradale;
  6. illuminazione pubblica;
  7. urbanistica e gestione del territorio;
  8. protezione civile;
  9. parchi e tutela ambientale del verde.

La Legge di stabilità per l’anno 2016 ((Legge n. 208/2015) ha ridefinito il presupposto impositivo della TASI.  A decorrere dal 2016, il presupposto impositivo della TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

Pertanto, dal 1° gennaio 2016 non sono più soggette a TASI le abitazioni principali e le relative pertinenze nella misura di una unità per ogni immobile di categoria C/2 – C/6 – C/7. L’esonero non opera per le unità immobiliari cosiddetta di lusso e classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.

Sono esenti dal pagamento della TASI in quanto assimilati all’abitazione principale:

  1. gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  3. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del d.lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  5. la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Per questa unità immobiliare, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
  6. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

E’ stata eliminata per i Comuni la possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili concessi in comodato (art. 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 208/2015).

DETERMAZIONE DEL TRIBUTO

La TASI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare durante i quali si è protratto il possesso. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni.

La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ed e pertanto costituita dal valore dell’immobile determinato applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, gli stessi moltiplicatori IMU (per l’abitazione principale e relative pertinenze il moltiplicatore è pari a 160).

TASI Abit princ = (Rendita x 1,05 x 160 x quota poss. x mesi poss. x Aliquota‰) / 12

PAGAMENTO

Il versamento della TASI dovrà essere effettuato in 2 rate:

  • 1° rata in ACCONTO con scadenza 16 GIUGNO;
  • 2° rata a SALDO con scadenza 16 DICEMBRE.

La TASI si paga attraverso il modello F24 presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o tramite i servizi di home banking.

Il codice tributo per il pagamento della TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze è 3958.

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 5,00.

Per la compilazione del modello F24 viene messo a disposizione un programma “Calcola la tua TASI” che effettua in automatico il calcolo totale, il calcolo delle rate e degli importi e consente la stampa del modello F24, indicando sia i dati anagrafici del soggetto passivo dell’imposta che il codice Ente Locale per il Comune di Ancona è A271.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

n questa sezione è possibile consultare la normativa di riferimento relativa alla TASI: