Bilanci

Il contenuto della presente sotto-sezione* di II livello è dato dalla sotto riportata normazione specifica ed operativa ed esattamente: art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013 unitamente all'Allegato n. 1 alla delibera Anac n. 1310/2016 (le parti tra [ ] rappresentano le abrogazioni apportate dal D.Lgs. n. 97/2016: è possibile che in forza delle medesime trovansi ancora pubblicati determinati atti/documenti/informazioni sino alla scadenza prevista per legge):

“Art. 29 Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.(*)
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 (1) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 (1) del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.”

(*) Il DPCM previsto dal comma 1bis è stato adottato il 22.09.2014 (in Gazz. Uff., 14 novembre 2014, n. 265) - “Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.”. In riferimento al cit. decreto attuativo vedasi: Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 luglio 2015, n. 22.
I file sono pubblicati nell'apposita sezione trasparente dei bilanci fino a:
- bilancio di previsione 2016/2018 al link https://www.comuneancona.it/ankonline/bilancio-preventivo-2016/
- rendiconto 2015 al link https://www.comuneancona.it/ankonline/bilancio-consuntivo-2015/
Nelle annualità successive non erano stati pubblicati perchè non conformi con gli schemi dell'armonizzazione contabile.

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(1) DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91 (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 145). - Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

ARTICOLI 19 e 22

ARTICOLO N.19 - Principi generali.
1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato 'Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio', di seguito denominato 'Piano', al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonche' la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.
3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a), e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilita' degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unita' locale deve inserire nel proprio Piano.
Tale sistema minimo e' stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO N.22 - Monitoraggio degli obiettivi e indicatori
1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano e' integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalita' di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20* (* solo per PP.AA. Aventi un “Ministero vigilante”)

2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonche' i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano e' aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi gia' raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011 n. 118 (in Gazz. Uff., 26 luglio, n. 172). - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

ARTICOLI: 18bis e 76; punto n. 14 dell'Allegato n. 1; Allegato n. 4/1 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO § 11

ARTICOLO N.18 bis - Indicatori di bilancio (1)
1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.
2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale e' parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" di cui al comma 1 al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio.
4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, e' definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e' definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 e' obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti (2).
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.
(2) Per il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e dei loro organismi ed enti strumentali, di cui al presente articolo, vedi il D.M. 9 dicembre 2015.

ARTICOLO N.76
Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci (1)

1. Gli enti soggetti al titolo I del presente decreto pubblicano nel proprio sito istituzionale, nella sezione dedicata ai bilanci, tutti i documenti contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
2. Dal 1° gennaio 2015 agli enti di cui al comma 1 non si applicano:
a) l'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67, recante rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1989, n. 90, recante approvazione dei modelli degli estratti di bilancio che gli enti pubblici devono compilare e pubblicare sui giornali quotidiani e periodici, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 25 febbraio 1987, n. 67.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

Allegato 1 - 14. Principio della pubblicita'

Il sistema di bilancio assolve una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili. E' compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva tale funzione assicurando ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
Affinche' i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
Il rispetto del principio della pubblicita' presuppone un ruolo attivo dell'amministrazione pubblica nel contesto della comunita' amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione alle scelte di programmazione contenute nei documenti previsionali ed ai risultati della gestione descritti in modo veritiero e corretto nei documenti di rendicontazione; cio' e' fondamentale per la fruibilita' delle informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio.

Allegato n. 4/1 - PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO - § 11

11. ll Piano degli indicatori di bilancio
E' lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione.
(…)
Gli enti locali allegato (((recte: allegano))) il piano degli indicatori al bilancio di previsione, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio.
Il piano e' divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", accessibile dalla pagina principale (home page).