Tag Archives: GU n.162 del 13-7-2016

D.lgs 30/06/2016, n. 127: Modifica L.241/90 – Disciplina generale della conferenza di servizi

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 127

Norme per il riordino della disciplina in materia  di  conferenza  di
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015,  n.
124. (16G00141) 

(GU n.162 del 13-7-2016)

 

 Vigente al: 28-7-2016

 

Titolo I

Disciplina generale della conferenza di servizi

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 2 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
deleghe   al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160, recante regolamento per la  semplificazione  ed  il  riordino
della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013,  n.
59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale  e  la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere   della   Commissione   bicamerale   di   cui
all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Modifiche alla disciplina generale 
                     della conferenza di servizi 
 
  1. Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1.  La  conferenza  di  servizi
istruttoria  puo'  essere  indetta  dall'amministrazione  procedente,
anche  su  richiesta   di   altra   amministrazione   coinvolta   nel
procedimento o del privato interessato, quando lo  ritenga  opportuno
per  effettuare  un  esame  contestuale  degli   interessi   pubblici
coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,   ovvero   in   piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime  attivita'
o risultati. Tale conferenza si  svolge  con  le  modalita'  previste
dall'articolo   14-bis   o   con    modalita'    diverse,    definite
dall'amministrazione procedente. 
  2.  La  conferenza  di  servizi   decisoria   e'   sempre   indetta
dall'amministrazione procedente quando la  conclusione  positiva  del
procedimento e' subordinata all'acquisizione di piu' pareri,  intese,
concerti, nulla osta o altri atti di  assenso,  comunque  denominati,
resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o  servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a piu'  atti
di  assenso,  comunque  denominati,  da  adottare  a  conclusione  di
distinti  procedimenti,  di  competenza  di  diverse  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti. 
  3. Per progetti  di  particolare  complessita'  e  di  insediamenti
produttivi  di  beni  e  servizi  l'amministrazione  procedente,   su
motivata richiesta  dell'interessato,  corredata  da  uno  studio  di
fattibilita', puo' indire una conferenza  preliminare  finalizzata  a
indicare al richiedente, prima della presentazione di una  istanza  o
di un progetto definitivo, le  condizioni  per  ottenere,  alla  loro
presentazione, i necessari  pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta,
autorizzazioni,  concessioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque
denominati. L'amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la
richiesta motivata di indizione della  conferenza,  la  indice  entro
cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta  stessa.  La
conferenza   preliminare   si   svolge   secondo   le    disposizioni
dell'articolo 14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla  meta'.
Le amministrazioni  coinvolte  esprimono  le  proprie  determinazioni
sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il
termine entro il quale le amministrazioni devono rendere  le  proprie
determinazioni,  l'amministrazione  procedente  le  trasmette,  entro
cinque giorni, al  richiedente.  Ove  si  sia  svolta  la  conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta  l'istanza  o  il
progetto definitivo, indice la conferenza simultanea  nei  termini  e
con le modalita' di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in
sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede  di
conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in  presenza  di  significativi  elementi  emersi  nel
successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli
interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di  servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica, al fine
di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto  definitivo,  le
intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni,  le  licenze,  i
nullaosta  e  gli  assensi,  comunque  denominati,  richiesti   dalla
normativa vigente. 
  4. Qualora un progetto sia  sottoposto  a  valutazione  di  impatto
ambientale, tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,  licenze,
pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari
alla  realizzazione  del   medesimo   progetto,   vengono   acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 25, comma
3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  convocata  in
modalita' sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter.  La  conferenza  e'
indetta non oltre dieci giorni dall'esito della verifica  documentale
di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n.  152  del
2006 e si conclude entro il termine di conclusione  del  procedimento
di cui all'articolo 26, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo.
Resta ferma la specifica disciplina per  i  procedimenti  relativi  a
progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza
statale. 
  5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi
dell'articolo 9. 
  Art. 14-bis (Conferenza semplificata). - 1. La conferenza decisoria
di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in
modalita' asincrona, salvo  i  casi  di  cui  ai  commi  6  e  7.  Le
comunicazioni avvengono secondo le modalita'  previste  dall'articolo
47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2. La conferenza e' indetta dall'amministrazione  procedente  entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal
ricevimento della domanda, se il procedimento  e'  ad  iniziativa  di
parte. A tal fine l'amministrazione procedente  comunica  alle  altre
amministrazioni interessate: 
    a) l'oggetto della determinazione da  assumere,  l'istanza  e  la
relativa  documentazione  ovvero   le   credenziali   per   l'accesso
telematico alle informazioni e  ai  documenti  utili  ai  fini  dello
svolgimento dell'istruttoria; 
    b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni,  entro
il quale le amministrazioni coinvolte possono  richiedere,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma  7,  integrazioni  documentali  o  chiarimenti
relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in
possesso dell'amministrazione stessa o non  direttamente  acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni; 
    c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque
giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le
proprie  determinazioni  relative  alla   decisione   oggetto   della
conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine  finale
di conclusione del procedimento. Se tra le  suddette  amministrazioni
vi   sono   amministrazioni   preposte   alla   tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla  tutela  della
salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti  di
cui all'articolo 2 non prevedano  un  termine  diverso,  il  suddetto
termine e' fissato in novanta giorni; 
    d) la data della eventuale riunione in modalita' sincrona di  cui
all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del
termine  di  cui  alla  lettera  c),  fermo  restando  l'obbligo   di
rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. 
  3.  Entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,   lettera   c),   le
amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative
alla  decisione  oggetto  della  conferenza.   Tali   determinazioni,
congruamente  motivate,  sono  formulate  in  termini  di  assenso  o
dissenso  e  indicano,  ove  possibile,  le  modifiche  eventualmente
necessarie  ai  fini  dell'assenso.  Le  prescrizioni  o   condizioni
eventualmente indicate ai fini dell'assenso  o  del  superamento  del
dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico  e  specificano  se
sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa  o
da un atto amministrativo generale ovvero  discrezionalmente  apposte
per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 
  4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione
europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi,  la  mancata
comunicazione della determinazione entro il termine di cui  al  comma
2, lettera c), ovvero la comunicazione di  una  determinazione  priva
dei requisiti previsti dal comma  3,  equivalgono  ad  assenso  senza
condizioni. Restano ferme  le  responsabilita'  dell'amministrazione,
nonche'    quelle    dei    singoli    dipendenti    nei    confronti
dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorche' implicito. 
  5.  Scaduto  il  termine  di  cui   al   comma   2,   lettera   c),
l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni  lavorativi,
la determinazione motivata di conclusione positiva della  conferenza,
con  gli  effetti  di  cui  all'articolo  14-quater,  qualora   abbia
acquisito esclusivamente atti  di  assenso  non  condizionato,  anche
implicito, ovvero qualora ritenga,  sentiti  i  privati  e  le  altre
amministrazioni  interessate,  che  le  condizioni   e   prescrizioni
eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini  dell'assenso  o
del superamento del dissenso possano essere accolte senza  necessita'
di apportare  modifiche  sostanziali  alla  decisione  oggetto  della
conferenza. Qualora abbia acquisito uno o piu' atti di  dissenso  che
non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il
medesimo termine, la determinazione  di  conclusione  negativa  della
conferenza che produce  l'effetto  del  rigetto  della  domanda.  Nei
procedimenti a istanza di parte la  suddetta  determinazione  produce
gli  effetti  della  comunicazione  di   cui   all'articolo   10-bis.
L'amministrazione procedente  trasmette  alle  altre  amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui  al
suddetto articolo e procede ai  sensi  del  comma  2.  Dell'eventuale
mancato  accoglimento  di   tali   osservazioni   e'   data   ragione
nell'ulteriore  determinazione  di  conclusione  della  conferenza.6.
Fuori dei casi di cui al comma 5,  l'amministrazione  procedente,  ai
fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge,  nella
data fissata ai sensi del comma 2,  lettera  d),  la  riunione  della
conferenza in modalita' sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. 
  7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessita' della
determinazione  da  assumere,   l'amministrazione   procedente   puo'
comunque procedere direttamente in forma simultanea  e  in  modalita'
sincrona, ai sensi  dell'articolo  14-ter.  In  tal  caso  indice  la
conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni  di
cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i
successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione  procedente  puo'
altresi' procedere in forma simultanea e  in  modalita'  sincrona  su
richiesta  motivata  delle  altre  amministrazioni  o   del   privato
interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al  comma  2,
lettera b). In tal caso  la  riunione  e'  convocata  nei  successivi
quarantacinque giorni 2. 
  Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - 1. La prima  riunione  della
conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona  si
svolge nella  data  previamente  comunicata  ai  sensi  dell'articolo
14-bis, comma 2, lettera d),  ovvero  nella  data  fissata  ai  sensi
dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile  anche  in  via  telematica,   dei   rappresentanti   delle
amministrazioni competenti. 
  2. I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque
giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al  comma  1.  Nei
casi di cui all'articolo 14-bis, comma  7,  qualora  siano  coinvolte
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali  e  della  salute  dei
cittadini, il termine e'  fissato  in  novanta  giorni.  Resta  fermo
l'obbligo  di  rispettare  il  termine  finale  di  conclusione   del
procedimento. 
  3. Ciascun  ente  o  amministrazione  convocato  alla  riunione  e'
rappresentato  da  un   unico   soggetto   abilitato   ad   esprimere
definitivamente  e  in  modo  univoco  e  vincolante   la   posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della
conferenza, anche indicando le  modifiche  progettuali  eventualmente
necessarie ai fini dell'assenso. 
  4.  Ove  alla  conferenza  partecipino  anche  amministrazioni  non
statali, le amministrazioni statali sono rappresentate  da  un  unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente  in  modo  univoco  e
vincolante  la  posizione  di  tutte  le  predette   amministrazioni,
nominato, anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri,  ovvero,
ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, dal  Prefetto.
Ferma  restando  l'attribuzione  del  potere  di  rappresentanza   al
suddetto  soggetto,  le  singole  amministrazioni   statali   possono
comunque intervenire  ai  lavori  della  conferenza  in  funzione  di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies,  comma
1, prima della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza,  possono
esprimere al suddetto rappresentante il proprio dissenso ai  fini  di
cui allo stesso comma. 
  5. Ciascuna regione e ciascun ente locale  definisce  autonomamente
le modalita' di designazione del rappresentante  unico  di  tutte  le
amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso  ente
locale   nonche'   l'eventuale    partecipazione    delle    suddette
amministrazioni ai lavori della conferenza. 
  6. Alle riunioni  della  conferenza  possono  essere  invitati  gli
interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto  eventualmente
dedotto in conferenza. 
  7. All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il  termine
di  cui  al  comma  2,   l'amministrazione   procedente   adotta   la
determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  con  gli
effetti di cui all'articolo 14-quater,  sulla  base  delle  posizioni
prevalenti   espresse   dalle   amministrazioni   partecipanti   alla
conferenza  tramite  i  rispettivi   rappresentanti.   Si   considera
acquisito l'assenso senza condizioni  delle  amministrazioni  il  cui
rappresentante  non  abbia  partecipato  alle  riunioni  ovvero,  pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma  3  la  propria
posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o  riferito
a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
  Art. 14-quater (Decisione della conferenza di  servizi).  -  1.  La
determinazione motivata di  conclusione  della  conferenza,  adottata
dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a
ogni effetto tutti gli  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  di
competenza delle amministrazioni e dei  gestori  di  beni  o  servizi
pubblici interessati. 
  2.  Le  amministrazioni  i   cui   atti   sono   sostituiti   dalla
determinazione  motivata  di  conclusione  della  conferenza  possono
sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione  procedente  ad
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in
via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono  altresi'
sollecitarla, purche' abbiano partecipato, anche per il  tramite  del
rappresentante di cui ai commi  4  e  5  dell'articolo  14-ter,  alla
conferenza di servizi o si siano espresse nei  termini,  ad  assumere
determinazioni  in  via  di   autotutela   ai   sensi   dell'articolo
21-quinquies. 
  3. In caso di approvazione unanime, la  determinazione  di  cui  al
comma 1 e' immediatamente efficace. In  caso  di  approvazione  sulla
base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione  e'
sospesa ove  siano  stati  espressi  dissensi  qualificati  ai  sensi
dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei
rimedi ivi previsti. 
  4. I termini  di  efficacia  di  tutti  i  pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della conferenza  di  servizi  decorrono  dalla
data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della conferenza. 
  Art. 14-quinquies (Rimedi per le amministrazioni  dissenzienti).  -
1.  Avverso  la  determinazione   motivata   di   conclusione   della
conferenza,   entro   10   giorni   dalla   sua   comunicazione,   le
amministrazioni      preposte      alla      tutela       ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o  alla  tutela  della
salute e della pubblica incolumita' dei  cittadini  possono  proporre
opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che
abbiano espresso in modo  inequivoco  il  proprio  motivato  dissenso
prima  della  conclusione  dei  lavori  della  conferenza.   Per   le
amministrazioni  statali  l'opposizione  e'  proposta  dal   Ministro
competente. 
  2. Possono altresi' proporre opposizione le  amministrazioni  delle
regioni o delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  il  cui
rappresentante, intervenendo in una materia spettante alla rispettiva
competenza, abbia manifestato  un  dissenso  motivato  in  seno  alla
conferenza. 
  3. La  proposizione  dell'opposizione  sospende  l'efficacia  della
determinazione motivata di conclusione della conferenza. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice,  per  una  data
non posteriore  al  quindicesimo  giorno  successivo  alla  ricezione
dell'opposizione,  una   riunione   con   la   partecipazione   delle
amministrazioni  che  hanno  espresso  il  dissenso  e  delle   altre
amministrazioni  che  hanno  partecipato  alla  conferenza.  In  tale
riunione  i  partecipanti  formulano  proposte,  in  attuazione   del
principio  di  leale  collaborazione,  per  l'individuazione  di  una
soluzione condivisa, che sostituisca la  determinazione  motivata  di
conclusione della conferenza con i medesimi effetti. 
  5.  Qualora  alla  conferenza  di   servizi   abbiano   partecipato
amministrazioni delle regioni o delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, e l'intesa non venga raggiunta nella riunione di  cui  al
comma 4, puo' essere indetta, entro i successivi quindici giorni, una
seconda riunione, che si svolge con  le  medesime  modalita'  e  allo
stesso fine. 
  6. Qualora all'esito delle riunioni di cui  ai  commi  4  e  5  sia
raggiunta   un'intesa   tra    le    amministrazioni    partecipanti,
l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata
di conclusione della conferenza.  Qualora  all'esito  delle  suddette
riunioni, e comunque non  oltre  quindici  giorni  dallo  svolgimento
della riunione, l'intesa non sia raggiunta, la questione  e'  rimessa
al  Consiglio  dei  ministri.  La  questione  e'  posta,  di   norma,
all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio dei ministri
successiva alla scadenza del termine per raggiungere  l'intesa.  Alla
riunione del Consiglio dei ministri possono partecipare i  Presidenti
delle regioni o  delle  province  autonome  interessate.  Qualora  il
Consiglio dei ministri non accolga l'opposizione,  la  determinazione
motivata di conclusione della conferenza  acquisisce  definitivamente
efficacia. Il Consiglio dei  ministri  puo'  accogliere  parzialmente
l'opposizione,  modificando  di  conseguenza   il   contenuto   della
determinazione   di   conclusione   della   conferenza,   anche    in
considerazione degli esiti delle riunioni di cui ai commi 4 e 5. 
  7. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle
regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di
attuazione.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7  agosto
          2015, n. 124: 
              «Art. 2. Conferenza di servizi. 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          un decreto legislativo per il riordino della disciplina  in
          materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a)  ridefinizione  e  riduzione  dei  casi  in  cui  la
          convocazione della conferenza di servizi  e'  obbligatoria,
          anche in base alla complessita' del procedimento; 
              b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al  fine
          di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire
          la partecipazione anche  telematica  degli  interessati  al
          procedimento, limitatamente alle  ipotesi  di  adozione  di
          provvedimenti  di  interesse  generale,  in  alternativa  a
          quanto previsto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  e  nel  rispetto  dei   principi   di   economicita',
          proporzionalita' e speditezza dell'azione amministrativa; 
              c) riduzione  dei  termini  per  la  convocazione,  per
          l'acquisizione  degli  atti  di   assenso   previsti,   per
          l'adozione della determinazione motivata di conclusione del
          procedimento; 
              d)  certezza  dei  tempi   della   conferenza,   ovvero
          necessita' che qualsiasi  tipo  di  conferenza  di  servizi
          abbia una durata certa, anche con l'imposizione a  tutti  i
          partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocita' delle
          conclusioni espresse; 
              e) disciplina della partecipazione alla  conferenza  di
          servizi finalizzata a: 
              1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza
          unitaria delle amministrazioni interessate; 
              2) prevedere la partecipazione alla  conferenza  di  un
          unico   rappresentante   delle   amministrazioni   statali,
          designato,  per  gli  uffici  periferici,   dal   dirigente
          dell'Ufficio territoriale dello Stato di  cui  all'art.  8,
          comma 1, lettera e); 
              f)  disciplina  del  calcolo  delle  presenze  e  delle
          maggioranze volta ad assicurare  la  celerita'  dei  lavori
          della conferenza; 
              g)  previsione  che  si  consideri  comunque  acquisito
          l'assenso  delle  amministrazioni,  ivi   comprese   quelle
          preposte  alla  tutela   della   salute,   del   patrimonio
          storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei
          lavori della conferenza, non si siano espresse nelle  forme
          di legge; 
              h)  semplificazione  dei  lavori  della  conferenza  di
          servizi, anche attraverso  la  previsione  dell'obbligo  di
          convocazione e di svolgimento della  stessa  con  strumenti
          informatici  e  la  possibilita',   per   l'amministrazione
          procedente,  di  acquisire  ed  esaminare   gli   interessi
          coinvolti in modalita' telematica asincrona; 
              i) differenziazione delle modalita' di svolgimento  dei
          lavori  della   conferenza,   secondo   il   principio   di
          proporzionalita',   prevedendo   per   i   soli   casi   di
          procedimenti  complessi  la  convocazione  di  riunioni  in
          presenza; 
              l)  revisione  dei  meccanismi  decisionali,   con   la
          previsione del principio della prevalenza  delle  posizioni
          espresse  in  sede  di  conferenza  per  l'adozione   della
          determinazione motivata di conclusione del procedimento nei
          casi  di  conferenze  decisorie;  precisazione  dei  poteri
          dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di
          mancata  espressione  degli  atti  di  assenso  ovvero   di
          dissenso da parte delle amministrazioni competenti; 
              m) possibilita'  per  le  amministrazioni  di  chiedere
          all'amministrazione procedente di  assumere  determinazioni
          in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e
          21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni, purche' abbiano partecipato alla  conferenza
          di servizi o si siano espresse nei termini; 
              n)  definizione,   nel   rispetto   dei   principi   di
          ragionevolezza, economicita'  e  leale  collaborazione,  di
          meccanismi e termini per la valutazione tecnica  e  per  la
          necessaria composizione degli interessi pubblici  nei  casi
          in cui la legge preveda la partecipazione  al  procedimento
          delle amministrazioni preposte alla  tutela  dell'ambiente,
          del  paesaggio,  del  patrimonio  storico-artistico,  della
          salute o della pubblica incolumita', in modo  da  pervenire
          in ogni caso alla  conclusione  del  procedimento  entro  i
          termini previsti; previsione per le amministrazioni  citate
          della possibilita' di attivare procedure di riesame; 
              o)  coordinamento  delle  disposizioni   di   carattere
          generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
          e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.  241,  con  la
          normativa di settore che disciplina  lo  svolgimento  della
          conferenza di servizi; 
              p)  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
          conferenza di servizi con  quelle  dell'art.  17-bis  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art.  3  della
          presente legge; 
              q) definizione di limiti e  termini  tassativi  per  le
          richieste  di  integrazioni   documentali   o   chiarimenti
          prevedendo che oltre il termine tali richieste non  possano
          essere evase, ne' possano in alcun  modo  essere  prese  in
          considerazione al fine della definizione del  provvedimento
          finale. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          su proposta del Ministro delegato per la semplificazione  e
          la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere
          della Conferenza unificata di cui all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  del  parere  del
          Consiglio  di  Stato,  che  sono  resi   nel   termine   di
          quarantacinque giorni  dalla  data  di  trasmissione  dello
          schema di decreto legislativo, decorso il quale il  Governo
          puo' comunque procedere. Lo schema di  decreto  legislativo
          e' successivamente trasmesso alle Camere per  l'espressione
          dei pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia e per i  profili  finanziari  e  della  Commissione
          parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette nuovamente  il  testo  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le Commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale  termine,  il  decreto  puo'  comunque  essere
          adottato. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo  puo'
          adottare, nel rispetto dei principi e criteri  direttivi  e
          della procedura di cui al presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi  recanti  disposizioni  integrative  e
          correttive. ». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in materia edilizia - Testo A), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale il 14 aprile 2006, n. 88. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la  semplificazione
          ed il riordino della disciplina sullo sportello  unico  per
          le attivita' produttive, a norma dell'art. 38, comma 3, del
          decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2010,  n.
          229. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  38,  comma  3,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              «Art. 38. Impresa in un giorno. 
              1. (Omissis). 
              2. (Omissis). 
              3 on regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dello sviluppo economico e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall' art. 9 del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata   dall'   art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi 
              Omissis». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  13  marzo
          2013,   n.   59   (Disciplina   dell'autorizzazione   unica
          ambientale e semplificazione di adempimenti  amministrativi
          in  materia  ambientale  gravanti  sulle  piccole  e  medie
          imprese e sugli impianti  non  soggetti  ad  autorizzazione
          integrata  ambientale  ,   a   norma   dell'art.   23   del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 29 maggio  2013,  n.
          124. 
              - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto-legge  9
          febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 aprile  2012,  n.  35,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale il 29 maggio 2013, n. 124: 
              «Art. 23. Autorizzazione unica  in  materia  ambientale
          per le piccole e medie imprese. 
              1.  Ferme  restando  le  disposizioni  in  materia   di
          autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo  3-bis
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al  fine  di
          semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI  e
          per gli impianti non soggetti alle citate  disposizioni  in
          materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
          base dei risultati delle  attivita'  di  misurazione  degli
          oneri amministrativi di cui all'art. 25  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il   Governo   e'
          autorizzato ad emanare un regolamento  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di  cui
          al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  volto  a
          disciplinare  l'autorizzazione   unica   ambientale   e   a
          semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
          medie  imprese  e  degli   impianti   non   soggetti   alle
          disposizioni  in  materia   di   autorizzazione   integrata
          ambientale,  in  base  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi, nel rispetto di quanto previsto  dagli  articoli
          20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni: 
              a)   l'autorizzazione   sostituisce   ogni   atto    di
          comunicazione, notifica ed  autorizzazione  previsto  dalla
          legislazione vigente in materia ambientale; 
              b) l'autorizzazione unica ambientale e'  rilasciata  da
          un unico ente; 
              c) il procedimento deve essere improntato al  principio
          di proporzionalita'  degli  adempimenti  amministrativi  in
          relazione alla dimensione  dell'impresa  e  al  settore  di
          attivita', nonche' all'esigenza di tutela  degli  interessi
          pubblici e non dovra' comportare l'introduzione di maggiori
          oneri a carico delle imprese. 
              2. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          regolamento sono identificate le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei relativi  procedimenti  che  sono  abrogate
          dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
              2-bis.La realizzazione delle infrastrutture di ricarica
          dei veicoli elettrici e' sottoposta alla  disciplina  della
          segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'   di   cui
          all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2.La Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta  l'art.  14,  comma  19,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246: 
              «Art. 14. Semplificazione della legislazione. 
              (Omissis). 
              19. E' istituita la "Commissione  parlamentare  per  la
          semplificazione",  di  seguito   denominata   "Commissione"
          composta da  venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati
          rispettivamente dal Presidente del Senato della  Repubblica
          e dal Presidente della Camera  dei  deputati  nel  rispetto
          della proporzione esistente tra i gruppi  parlamentari,  su
          designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
          i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
          segretari che insieme con il presidente  formano  l'Ufficio
          di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua  prima
          seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
          per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'art. 25, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art.  25.  Valutazione   dello   studio   di   impatto
          ambientale e degli esiti della consultazione. 
              1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la  valutazione
          d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente. 
              2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta  la
          documentazione presentata,  le  osservazioni,  obiezioni  e
          suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24, nonche',  nel
          caso dei progetti di  competenza  dello  Stato,  il  parere
          delle regioni interessate, che  dovra'  essere  reso  entro
          novanta giorni dalla  presentazione  di  cui  all'art.  23,
          comma  1.  L'autorita'  competente  comunica  alla  Regione
          interessata  che  il  proponente  ha  apportato   modifiche
          sostanziali al progetto e  fissa  il  termine  di  sessanta
          giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il  quale  la
          Regione puo' esprimere un ulteriore parere. 
              3. Contestualmente alla pubblicazione di  cui  all'art.
          24, il  proponente,  affinche'  l'autorita'  competente  ne
          acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa
          di allegati, a  tutti  i  soggetti  competenti  in  materia
          ambientale  interessati,  qualora  la   realizzazione   del
          progetto  preveda  autorizzazioni,   intese,   concessioni,
          licenze, pareri, nulla osta e assensi  comunque  denominati
          in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono   le
          proprie  determinazioni   entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza di cui  all'art.  23,  comma  1,
          ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria
          eventualmente indetta a tal fine dall'autorita' competente.
          Entro il medesimo termine il Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali si esprime ai sensi  dell'art.  26  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e  negli  altri
          casi  previsti  dal  medesimo   decreto.   A   seguito   di
          modificazioni ovvero integrazioni eventualmente  presentate
          dal proponente, ovvero richieste dall'autorita' competente,
          ove  l'autorita'  competente  ritenga  che   le   modifiche
          apportate   siano   sostanziali,   sono    concessi    alle
          Amministrazioni  di  cui  al  presente   comma,   ulteriori
          quarantacinque  giorni  dal  deposito  delle   stesse   per
          l'eventuale revisione dei pareri resi. 
              3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
          del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
          previsti ovvero abbiano manifestato  il  proprio  dissenso,
          l'autorita' competente procede comunque a  norma  dell'art.
          26. 
              4. L'autorita' competente puo' concludere con le  altre
          amministrazioni   pubbliche   interessate    accordi    per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai fini della semplificazione delle procedure. ». 
              - Si riporta l'art. 23, comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 23. Presentazione dell'istanza. 
              1. L'istanza e' presentata  dal  proponente  l'opera  o
          l'intervento  all'autorita'  competente.   Ad   essa   sono
          allegati il  progetto  definitivo,  lo  studio  di  impatto
          ambientale, la sintesi non tecnica e  copia  dell'avviso  a
          mezzo stampa, di cui all'art. 24, commi 1 e 2.  Dalla  data
          della presentazione decorrono i termini per  l'informazione
          e la partecipazione, la valutazione e la decisione. 
              2. Alla domanda e'  altresi'  allegato  l'elenco  delle
          autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla
          osta e assensi comunque denominati,  gia'  acquisiti  o  da
          acquisire ai  fini  della  realizzazione  e  dell'esercizio
          dell'opera o  intervento,  nonche'  una  copia  in  formato
          elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati,  conforme
          agli originali presentati. 
              3.  La  documentazione  e'   depositata   su   supporto
          informatico ovvero, nei casi di particolare difficolta'  di
          ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a  seconda  dei
          casi, presso gli uffici  dell'autorita'  competente,  delle
          regioni, delle province e dei comuni il cui territorio  sia
          anche solo parzialmente interessato dal  progetto  o  dagli
          impatti della sua attuazione. 
              4. Entro trenta giorni l'autorita' competente  verifica
          la completezza della documentazione e l'avvenuto  pagamento
          del  contributo  dovuto  ai  sensi  dell'art.  33.  Qualora
          l'istanza  risulti   incompleta,   l'autorita'   competente
          richiede al proponente  la  documentazione  integrativa  da
          presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
          comunque correlato  alla  complessita'  delle  integrazioni
          richieste. In  tal  caso  i  termini  del  procedimento  si
          intendono  interrotti   fino   alla   presentazione   della
          documentazione  integrativa.  Qualora  entro   il   termine
          stabilito il  proponente  non  depositi  la  documentazione
          completa degli elementi mancanti e,  l'istanza  si  intende
          ritirata. E' fatta salva la facolta' per il  proponente  di
          richiedere una proroga del  termine  per  la  presentazione
          della   documentazione   integrativa   in   ragione   della
          complessita' della documentazione da presentare.». 
              - Si riporta il testo art. 47 del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82: 
              «Art. 47.  Trasmissione  dei  documenti  attraverso  la
          posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. 
              1. Le  comunicazioni  di  documenti  tra  le  pubbliche
          amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo  della  posta
          elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
          ai fini del procedimento amministrativo una  volta  che  ne
          sia verificata la provenienza. 
              1-bis. L'inosservanza  della  disposizione  di  cui  al
          comma 1, ferma  restando  l'eventuale  responsabilita'  per
          danno erariale,  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e
          responsabilita' disciplinare. 
              2.  Ai  fini  della  verifica  della   provenienza   le
          comunicazioni sono valide se: 
              a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
          firma elettronica qualificata; 
              b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
          all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445; 
              c) ovvero e' comunque possibile  accertarne  altrimenti
          la provenienza, secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71.  E'  in
          ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; 
              d)  ovvero  trasmesse  attraverso  sistemi   di   posta
          elettronica certificata di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
              3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di
          cui  all'art.  2,  comma  2,  provvedono  ad  istituire   e
          pubblicare nell'Indice  PA  almeno  una  casella  di  posta
          elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
          La   pubbliche   amministrazioni    utilizzano    per    le
          comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri  dipendenti
          la posta  elettronica  o  altri  strumenti  informatici  di
          comunicazione  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di
          protezione dei dati personali  e  previa  informativa  agli
          interessati  in  merito  al  grado  di  riservatezza  degli
          strumenti utilizzati.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  10-bis  della  citata
          legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art.  10-bis.  Comunicazione   dei   motivi   ostativi
          all'accoglimento dell'istanza. 
              1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile
          del procedimento  o  l'autorita'  competente,  prima  della
          formale adozione di  un  provvedimento  negativo,  comunica
          tempestivamente  agli   istanti   i   motivi   che   ostano
          all'accoglimento della domanda. Entro il termine  di  dieci
          giorni dal ricevimento  della  comunicazione,  gli  istanti
          hanno  il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le  loro
          osservazioni,  eventualmente  corredate  da  documenti.  La
          comunicazione di cui al primo periodo interrompe i  termini
          per concludere il procedimento che  iniziano  nuovamente  a
          decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o,
          in mancanza, dalla scadenza del termine di cui  al  secondo
          periodo.  Dell'eventuale  mancato  accoglimento   di   tali
          osservazioni  e'  data  ragione   nella   motivazione   del
          provvedimento finale. Le disposizioni di  cui  al  presente
          articolo non si applicano alle procedure concorsuali  e  ai
          procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
          a  seguito  di  istanza  di  parte  e  gestiti  dagli  enti
          previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi  che
          ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o
          ritardi attribuibili all'amministrazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 21 - nonies e 21 -
          quinquies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: 
              «Art. 21-nonies. Annullamento d'ufficio. 
              1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
          dell'art. 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo art.
          21-octies,  comma  2,  puo'  essere  annullato   d'ufficio,
          sussistendone le ragioni di interesse  pubblico,  entro  un
          termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi
          dal   momento   dell'adozione    dei    provvedimenti    di
          autorizzazione o di  attribuzione  di  vantaggi  economici,
          inclusi i casi in cui il provvedimento si  sia  formato  ai
          sensi dell'art. 20, e tenendo  conto  degli  interessi  dei
          destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo  ha
          emanato, ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla  legge.
          Rimangono ferme le responsabilita' connesse all'adozione  e
          al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. 
              2. E' fatta salva  la  possibilita'  di  convalida  del
          provvedimento  annullabile,  sussistendone  le  ragioni  di
          interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. 
              2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti  sulla
          base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false o mendaci per effetto di condotte costituenti  reato,
          accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere
          annullati dall'amministrazione anche dopo la  scadenza  del
          termine di diciotto mesi di cui al  comma  1,  fatta  salva
          l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni
          previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.» 
              «Art. 21-quinquies. Revoca del provvedimento. 
              1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
          nel  caso  di  mutamento  della  situazione  di  fatto  non
          prevedibile al momento dell'adozione del  provvedimento  o,
          salvo che  per  i  provvedimenti  di  autorizzazione  o  di
          attribuzione di vantaggi economici,  di  nuova  valutazione
          dell'interesse  pubblico   originario,   il   provvedimento
          amministrativo ad efficacia durevole puo'  essere  revocato
          da parte dell'organo che lo  ha  emanato  ovvero  da  altro
          organo  previsto  dalla  legge.  La  revoca  determina   la
          inidoneita' del provvedimento revocato a produrre ulteriori
          effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
          soggetti  direttamente  interessati,  l'amministrazione  ha
          l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 
              1-bis. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico. 
              1-ter. Ove la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad
          efficacia  durevole  o  istantanea   incida   su   rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati e' parametrato al solo danno emergente e  tiene
          conto sia dell'eventuale  conoscenza  o  conoscibilita'  da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo oggetto di  revoca  all'interesse  pubblico,
          sia dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di  altri
          soggetti all'erronea valutazione  della  compatibilita'  di
          tale atto con l'interesse pubblico.». 

Titolo II

Disposizioni di coordinamento con le discipline settoriali della
conferenza di servizi

                               Art. 2 
 
 
Modifiche  al  Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
                  regolamentari in materia edilizia 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.
380, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 3 nell'alinea le  parole  «direttamente  o  tramite
conferenza di servizi» sono soppresse; 
      2) al comma 3, lettera g), le parole «, fermo restando che,  in
caso  di  dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del  medesimo  codice»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 20: 
      1) al comma 3: 
        a) le parole da «, acquisisce»  a  «normativa  vigente»  sono
sostituite dalla seguente: «e»; 
        b) e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo  «Qualora  sia
necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque  denominati,
resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi  degli  articoli
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
      2) il comma 5-bis e' abrogato; 
      3) al comma 6 le parole «comma  5-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «medesimo  comma»  e  le  parole  «da  14  a  14-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «14 e seguenti»; 
      4) al comma 8 le parole «al  comma  9»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990,  n.
241»; 
      5) il comma 9 e' abrogato. 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 20 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, come modificati dal presente decreto: 
              «Art. 5. Sportello unico per l'edilizia. 
              1.  Le  amministrazioni  comunali,  nell'ambito   della
          propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante
          esercizio in forma associata delle strutture ai  sensi  del
          capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto  2000,
          n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione
          di uffici o organi gia' esistenti, a costituire un  ufficio
          denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i
          rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove  occorra,
          le altre amministrazioni tenute a  pronunciarsi  in  ordine
          all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso
          o di segnalazione certificata di inizio attivita'. 
              1-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  costituisce
          l'unico punto di accesso  per  il  privato  interessato  in
          relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti  il
          titolo abilitativo e l'intervento  edilizio  oggetto  dello
          stesso, che fornisce una risposta tempestiva  in  luogo  di
          tutte le  pubbliche  amministrazioni,  comunque  coinvolte.
          Acquisisce altresi' presso le  amministrazioni  competenti,
          anche  mediante  conferenza  di  servizi  ai  sensi   degli
          articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          gli   atti   di   assenso,   comunque   denominati,   delle
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela
          della salute e della pubblica incolumita'.  Resta  comunque
          ferma la competenza dello sportello unico per le  attivita'
          produttive definita dal regolamento di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
              1-ter Le comunicazioni al  richiedente  sono  trasmesse
          esclusivamente dallo sportello unico  per  l'edilizia;  gli
          altri  uffici  comunali  e  le  amministrazioni   pubbliche
          diverse dal comune, che sono interessati  al  procedimento,
          non possono trasmettere al richiedente atti  autorizzatori,
          nulla osta, pareri o atti di consenso,  anche  a  contenuto
          negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
          immediatamente  allo  sportello  unico  per  l'edilizia  le
          denunce,  le  domande,  le  segnalazioni,  gli  atti  e  la
          documentazione ad esse  eventualmente  presentati,  dandone
          comunicazione al richiedente. 
              2. Tale ufficio provvede in particolare: 
              a) alla ricezione delle denunce di inizio  attivita'  e
          delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
          ogni altro atto di assenso comunque denominato  in  materia
          di attivita'  edilizia,  ivi  compreso  il  certificato  di
          agibilita',   nonche'   dei   progetti   approvati    dalla
          Soprintendenza ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli
          36, 38 e 46 del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
          490; 
              b) a fornire informazioni sulle  materie  di  cui  alla
          lettera a), anche mediante predisposizione di  un  archivio
          informatico contenente i necessari elementi normativi,  che
          consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche
          in via  telematica,  alle  informazioni  sugli  adempimenti
          necessari per lo svolgimento delle procedure  previste  dal
          presente testo unico, all'elenco delle domande  presentate,
          allo stato del loro iter procedurale, nonche'  a  tutte  le
          possibili informazioni utili disponibili; 
              c)   all'adozione,   nelle   medesime   materie,    dei
          provvedimenti   in   tema   di   accesso    ai    documenti
          amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse  ai
          sensi degli articoli 22 e seguenti  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione; 
              d)  al  rilascio  dei  permessi   di   costruire,   dei
          certificati di  agibilita',  nonche'  delle  certificazioni
          attestanti le prescrizioni normative  e  le  determinazioni
          provvedimentali       a       carattere        urbanistico,
          paesaggistico-ambientale,  edilizio,  idrogeologico  e   di
          qualsiasi altro  tipo  comunque  rilevanti  ai  fini  degli
          interventi di trasformazione edilizia del territorio; 
              e)  alla  cura  dei  rapporti   tra   l'amministrazione
          comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate  a
          pronunciarsi  in  ordine  all'intervento  edilizio  oggetto
          dell'istanza o denuncia, con particolare  riferimento  agli
          adempimenti connessi all'applicazione della  parte  II  del
          presente testo unico. 
              3. Ai fini del rilascio del permesso di  costruire,  lo
          sportello unico per l'edilizia acquisisce  ai  sensi  degli
          articoli 14, 14-bis, 14-ter,14-quater e 14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini
          della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
          tali assensi rientrano, in particolare: 
              a) il parere dell'azienda sanitaria locale  (ASL),  nel
          caso  in  cui  non   possa   essere   sostituito   da   una
          dichiarazione ai sensi dell'art. 20, comma 1; 
              b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in
          ordine al rispetto della normativa antincendio; 
              c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente
          ufficio tecnico della regione, per le costruzioni  in  zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94; 
              d)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per   le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa dello  Stato  o  a  stabilimenti  militari,  di  cui
          all'art. 333 del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
              e) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione
          doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica  di
          edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della
          linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per  gli
          effetti dell'art. 19 del  decreto  legislativo  8  novembre
          1990, n. 374; 
              f) l'autorizzazione dell'autorita'  competente  per  le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 55  del  codice  della
          navigazione; 
              g) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti
          per gli interventi edilizi su immobili vincolati  ai  sensi
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
              h)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  6  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,   e
          successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia  stato
          l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art.  5
          della stessa legge, per l'attivita' edilizia  nella  laguna
          veneta  nonche'  nel  territorio  dei  centri  storici   di
          Chioggia e di Sottomarina e  nelle  isole  di  Pellestrina,
          Lido e Sant'Erasmo; 
              i) il parere dell'autorita' competente  in  materia  di
          assetti e vincoli idrogeologici; 
              l)  gli  assensi  in  materia   di   servitu'   viarie,
          ferroviarie, portuali e aeroportuali; 
              m) il nulla osta  dell'autorita'  competente  ai  sensi
          dell'art. 13 della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  in
          materia di aree naturali protette. 
              L'ufficio cura altresi', gli  incombenti  necessari  ai
          fini  dell'acquisizione,  anche  mediante   conferenza   di
          servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,  14-bis,   14-ter,
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti  di
          assenso,  comunque  denominati,  necessari  ai  fini  della
          realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
          assensi rientrano, in particolare: 
              a) le autorizzazioni e  certificazioni  del  competente
          ufficio tecnico della regione, per le costruzioni  in  zone
          sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; 
              b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per   le
          costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di
          difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di  cui  all'
          art. 333 del codice dell'ordinamento militare; 
              c) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione
          doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica  di
          edifici nelle zone di  salvaguardia  in  prossimita'  della
          linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per  gli
          effetti dell'art. 19 del  decreto  legislativo  8  novembre
          1990, n. 374; 
              d) l'autorizzazione dell'autorita'  competente  per  le
          costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 55  del  codice  della
          navigazione; 
              e) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti
          per gli interventi edilizi su immobili vincolati  ai  sensi
          degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29
          ottobre 1999, n.  490,  fermo  restando  che,  in  caso  di
          dissenso  manifestato  dall'amministrazione  preposta  alla
          tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'art. 25
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; 
              f)  il  parere  vincolante  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di  Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
          dell'art.  6  della  legge  16  aprile  1973,  n.  171,   e
          successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia  stato
          l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'art.  5
          della stessa legge, per l'attivita' edilizia  nella  laguna
          veneta,  nonche'  nel  territorio  dei  centri  storici  di
          Chioggia e di Sottomarina e  nelle  isole  di  Pellestrina,
          Lido e Sant'Erasmo; 
              g) il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema  di
          assetti e vincoli idrogeologici; 
              h)  gli  assensi  in  materia   di   servitu'   viarie,
          ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 
              i) il nulla-osta  dell'autorita'  competente  ai  sensi
          dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  in  tema
          di aree naturali protette. 
              4-bis. Lo sportello unico  per  l'edilizia  accetta  le
          domande,   le   dichiarazioni,    le    segnalazioni,    le
          comunicazioni e i relativi  elaborati  tecnici  o  allegati
          presentati  dal  richiedente  con  modalita'  telematica  e
          provvede all'inoltro telematico della  documentazione  alle
          altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le
          quali adottano modalita' telematiche di  ricevimento  e  di
          trasmissione  in  conformita'   alle   modalita'   tecniche
          individuate  ai   sensi   dell'   art.   34-quinquies   del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80.  Tali
          modalita'  assicurano  l'interoperabilita'  con  le  regole
          tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'  art.  38,
          comma  3,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti
          si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art. 20. Procedimento per il rilascio del permesso  di
          costruire. 
              1.  La  domanda  per  il  rilascio  del   permesso   di
          costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati  ai
          sensi dell'art. 11,  va  presentata  allo  sportello  unico
          corredata  da  un'attestazione  concernente  il  titolo  di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine  a
          tale     conformita'     non      comporti      valutazioni
          tecnico-discrezionali, alle norme  relative  all'efficienza
          energetica. 
              2. Lo sportello unico comunica entro  dieci  giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
              3. Entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria e  formula  una  proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 
              4. Il responsabile del  procedimento,  qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. Qualora sia necessario acquisire  ulteriori
          atti   di   assenso,   comunque   denominati,    resi    da
          amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli
          14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere  interrotto
          una sola volta dal  responsabile  del  procedimento,  entro
          trenta   giorni   dalla   presentazione   della    domanda,
          esclusivamente per la motivata richiesta di  documenti  che
          integrino o completino la documentazione presentata  e  che
          non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione  o
          che questa non possa acquisire autonomamente. In tal  caso,
          il termine ricomincia a decorrere dalla data  di  ricezione
          della documentazione integrativa. 
              5 - bis. (Abrogato). 
              6. Il provvedimento  finale,  che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi  di  cui  al  medesimo
          comma,  la  determinazione  motivata  di  conclusione   del
          procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano all'accoglimento della domanda, ai  sensi  dell'art.
          10-bis della citata legge n. 241  del  1990,  e  successive
          modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso   di
          costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione
          all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di  costruire
          sono indicati nel  cartello  esposto  presso  il  cantiere,
          secondo le modalita' stabilite dal regolamento edilizio. 
              7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei
          soli casi di progetti particolarmente complessi secondo  la
          motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 
              8. Decorso inutilmente il termine  per  l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano  vincoli  relativi  all'assetto   idrogeologico,
          ambientali, paesaggistici  o  culturali,  per  i  quali  si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli14 e seguenti
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              9. (Abrogato). 
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non   compete
          all'amministrazione   comunale,   il   competente   ufficio
          comunale acquisisce il relativo assenso  nell'ambito  della
          conferenza di servizi di cui al comma  5-bis.  In  caso  di
          esito  non  favorevole,  sulla  domanda  di   permesso   di
          costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 
              11.  Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso   di
          costruire per gli interventi di cui all'art. 22,  comma  7,
          e' di settantacinque giorni  dalla  data  di  presentazione
          della domanda. 
              12.  Fermo  restando  quanto  previsto  dalla   vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
              13. Ove il fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.». 
                               Art. 3 
 
 
           Modifiche alla disciplina dello Sportello unico 
                     per le attivita' produttive 
 
  1. All'articolo 38, comma  3,  lettera  f),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2  sono  soppresse  le  parole  «ovvero  indice  una
conferenza di servizi ai sensi del comma 3»; 
    b) al comma 3, le parole  «puo'  indire»  sono  sostituite  dalla
seguente  «indice»  e  le  parole  da  «anche  su  istanza»  fino   a
«discipline regionali» sono soppresse; 
    c) il comma 4 e' abrogato; 
    d) al comma  6,  le  parole  «a  14-ter»  sono  sostituite  dalle
seguenti «a 14-quinquies». 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del citato
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «3. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata   dall'   art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7. Procedimento unico. 
              1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze
          per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1,
          sono presentate  al  SUAP  che,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento, salvi i  termini  piu'  brevi  previsti  dalla
          disciplina regionale, puo'  richiedere  all'interessato  la
          documentazione integrativa; decorso tale termine  l'istanza
          si intende correttamente presentata. 
              2. Verificata la completezza della  documentazione,  il
          SUAP  adotta  il  provvedimento  conclusivo  entro   trenta
          giorni, decorso il termine di  cui  al  comma  1,  salvi  i
          termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale. 
              3. Quando e' necessario acquisire intese,  nulla  osta,
          concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
          responsabile del SUAP indice una conferenza di  servizi  ai
          sensi e per gli effetti previsti dagli  articoli  da  14  a
          14-quinquies della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  ovvero
          dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui
          al  comma  2,  ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla
          conferenza di servizi,  si  applica  l'art.  38,  comma  3,
          lettera h), del decreto-legge. 
              4. (Abrogato). 
              5. Nei procedimenti di cui al comma  1,  l'Agenzia,  su
          richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
          istruttoria ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c)  del
          decreto-legge, e trasmette la relativa  documentazione,  in
          via  telematica,  al  responsabile  del   SUAP.   L'Agenzia
          fornisce assistenza per l'individuazione  dei  procedimenti
          da attivare  in  relazione  all'esercizio  delle  attivita'
          produttive o alla realizzazione degli impianti  produttivi,
          nonche' per  la  redazione  in  formato  elettronico  delle
          domande,  dichiarazioni  e  comunicazioni  ed  i   relativi
          elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
          fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
          di servizi. 
              6.  Il  provvedimento  conclusivo   del   procedimento,
          assunto nei termini di cui agli  articoli  da  14  a  14  -
          quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e',  ad  ogni
          effetto, titolo unico per la realizzazione  dell'intervento
          e per lo svolgimento delle attivita' richieste. 
              7. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  del
          procedimento  costituisce  elemento  di   valutazione   del
          responsabile del  SUAP  e  degli  altri  soggetti  pubblici
          partecipanti alla conferenza di servizi.». 
                               Art. 4 
 
 
            Modifiche alla disciplina dell'Autorizzazione 
                          unica ambientale 
 
  1. All'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  13
marzo 2013, n. 59: 
    a) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso. 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4. Procedura per il rilascio  dell'autorizzazione
          unica ambientale. 
              1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica
          ambientale corredata dai documenti, dalle  dichiarazioni  e
          dalle altre attestazioni previste dalle  vigenti  normative
          di settore relative agli atti di comunicazione, notifica  e
          autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  commi  1  e  2,   e'
          presentata al SUAP  che  la  trasmette  immediatamente,  in
          modalita' telematica all'autorita' competente e ai soggetti
          di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e ne  verifica,  in
          accordo con l'autorita' competente, la correttezza formale.
          Nella domanda sono  indicati  gli  atti  di  comunicazione,
          notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, per i quali si
          chiede il rilascio  dell'autorizzazione  unica  ambientale,
          nonche'  le   informazioni   richieste   dalle   specifiche
          normative di settore. 
              2. Qualora  l'autorita'  competente  riscontri  che  e'
          necessario  integrare  la  documentazione  presentata,   lo
          comunica tempestivamente e in modalita' telematica al SUAP,
          precisando gli elementi  mancanti  ed  il  termine  per  il
          deposito delle integrazioni. 
              3. Le verifiche di cui ai commi 1  e  2  si  concludono
          entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.  Decorso
          tale termine, in assenza  di  comunicazioni,  l'istanza  si
          intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta  di
          integrazione documentale ai sensi del comma 2,  si  applica
          l'art. 2, comma 7, della  legge  7  agosto  1990,  n.  241.
          Qualora il gestore non abbia depositato  la  documentazione
          richiesta   entro   il   termine   fissato   dall'autorita'
          competente,  l'istanza  e'  archiviata,  fatta   salva   la
          facolta' per il gestore di chiedere una proroga in  ragione
          della complessita' della documentazione da  presentare;  in
          tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga. 
              4. Se l'autorizzazione unica ambientale  sostituisce  i
          titoli  abilitativi  per  i  quali   la   conclusione   del
          procedimento e' fissata in un termine inferiore  o  pari  a
          novanta   giorni,   l'autorita'   competente   adotta    il
          provvedimento  nel  termine   di   novanta   giorni   dalla
          presentazione della domanda e lo  trasmette  immediatamente
          al SUAP che, rilascia il titolo. 
              5. Se l'autorizzazione unica ambientale  sostituisce  i
          titoli abilitativi per i quali almeno uno  dei  termini  di
          conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni,
          il SUAP, salvo quanto previsto al comma  7,  indice,  entro
          trenta giorni dalla ricezione della domanda, la  conferenza
          di servizi di cui all'art. 7  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.  In  tale  caso,
          l'autorita'  competente   adotta   l'autorizzazione   unica
          ambientale entro centoventi giorni  dal  ricevimento  della
          domanda o, in  caso  di  richiesta  di  integrazione  della
          documentazione, ai sensi dell'art. 14-ter, comma  8,  della
          legge  7  agosto  1990,  n.  241,  entro  il   termine   di
          centocinquanta  giorni  dal   ricevimento   della   domanda
          medesima.  Tale  atto   confluisce   nella   determinazione
          motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis della legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo
          l'autorita'  competente  promuove  il   coordinamento   dei
          soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza  di
          servizi. 
              7.  Qualora  sia  necessario  acquisire  esclusivamente
          l'autorizzazione unica ambientale  ai  fini  del  rilascio,
          della  formazione,  del  rinnovo  o  dell'aggiornamento  di
          titoli abilitativi di cui all'art. 3,  commi  1  e  2,  del
          presente  regolamento,  il  SUAP  trasmette   la   relativa
          documentazione all'autorita' competente che, ove  previsto,
          convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14  e
          seguenti della legge 7 agosto  1990,  n.  241.  L'autorita'
          competente  adotta  il   provvedimento   e   lo   trasmette
          immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 
              8.  L'autorita'  competente  trasmette,  in   modalita'
          telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e
          mette a disposizione del  medesimo  tutte  le  informazioni
          sulla documentazione da  presentare  e  sull'iter  relativo
          alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il  SUAP
          assicura a tutti  gli  interessati  le  informazioni  sugli
          adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art.  6
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          dall'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». 
                               Art. 5 
 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
                        in materia ambientale 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 9, comma  2,  le  parole  «degli  articoli  14  e
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14»; 
    b) all'articolo 29-quater, comma 5, le parole «14, 14-ter,  commi
da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «14
e 14-ter»; 
    c)  all'articolo  25,  comma  3,  secondo  periodo,   le   parole
«istruttoria eventualmente» sono soppresse; 
    d) all'articolo 269, comma 3, primo periodo, le parole «comma  3»
sono soppresse. 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 9. Norme procedurali generali. 
              1.  Alle  procedure  di   verifica   e   autorizzazione
          disciplinate dal presente decreto si applicano,  in  quanto
          compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni, concernente norme in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi. 
              2. L'autorita' competente, ove ritenuto  utile  indice,
          cosi' come disciplinato dagli articoli che seguono,  una  o
          piu' conferenze di servizi  ai  sensi  degli  dell'art.  14
          della legge n. 241 del 1990 al fine di  acquisire  elementi
          informativi  e  le  valutazioni   delle   altre   autorita'
          pubbliche interessate. 
              3. Nel  rispetto  dei  tempi  minimi  definiti  per  la
          consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure  di
          seguito   disciplinate,   l'autorita'    competente    puo'
          concludere con il proponente o l'autorita' procedente e  le
          altre amministrazioni  pubbliche  interessate  accordi  per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai  fini  della  semplificazione  e  della  maggiore
          efficacia dei procedimenti. 
              4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale  e'
          facolta' del proponente presentare all'autorita' competente
          motivata richiesta di  non  rendere  pubblica  parte  della
          documentazione   relativa   al   progetto,   allo    studio
          preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale.
          L'autorita'   competente,   verificate   le   ragioni   del
          proponente, accoglie o respinge motivatamente la  richiesta
          soppesando l'interesse alla  riservatezza  con  l'interesse
          pubblico   all'accesso   alle   informazioni.   L'autorita'
          competente dispone comunque della documentazione riservata,
          con l'obbligo di  rispettare  le  disposizioni  vigenti  in
          materia.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 29-quater,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.   29-quater.   (Procedura   per    il    rilascio
          dell'autorizzazione  integrata  ambientale)   1.   Per   le
          installazioni  di  competenza   statale   la   domanda   e'
          presentata all'autorita' competente per mezzo di  procedure
          telematiche, con il formato e le modalita' stabiliti con il
          decreto di cui all'art. 29-duodecies, comma 2. 
              2. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
          quali sono depositati i documenti e gli  atti  inerenti  il
          procedimento, al fine  della  consultazione  del  pubblico.
          Tale   consultazione   e'    garantita    anche    mediante
          pubblicazione sul sito internet  dell'autorita'  competente
          almeno per quanto riguarda il  contenuto  della  decisione,
          compresa una copia dell'autorizzazione  e  degli  eventuali
          successivi  aggiornamenti,  e  gli  elementi  di  cui  alle
          lettere b), e), f) e g) del comma 13. 
              3. L'autorita'  competente,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della domanda ovvero, in  caso  di  riesame  ai
          sensi  dell'art.  29-octies,   comma   4,   contestualmente
          all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la
          data di avvio del procedimento ai sensi dell'art.  7  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di  cui
          al comma 2. Entro il termine di quindici giorni dalla  data
          di avvio del procedimento, l'autorita' competente  pubblica
          nel proprio sito  web  l'indicazione  della  localizzazione
          dell'installazione e il nominativo del gestore, nonche' gli
          uffici individuati ai sensi del comma 2  ove  e'  possibile
          prendere visione degli atti e trasmettere le  osservazioni.
          Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni
          di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge
          7 agosto 1990,  n.  241.  Le  informazioni  pubblicate  dal
          gestore  ai  sensi  del  presente   comma   sono   altresi'
          pubblicate dall'autorita' competente nel proprio sito  web.
          E' in ogni caso garantita  l'unicita'  della  pubblicazione
          per gli impianti di cui al titolo III della  parte  seconda
          del presente decreto. 
              4. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
          dell'annuncio di cui al comma  3,  i  soggetti  interessati
          possono  presentare   in   forma   scritta,   all'autorita'
          competente, osservazioni sulla domanda. 
              5. La convocazione da parte dell'autorita'  competente,
          ai  fini   del   rilascio   dell'autorizzazione   integrata
          ambientale, di apposita Conferenza di servizi,  alla  quale
          sono invitate  le  amministrazioni  competenti  in  materia
          ambientale e comunque, nel caso di impianti  di  competenza
          statale, i  Ministeri  dell'interno,  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico,
          oltre al soggetto  richiedente  l'autorizzazione,  nonche',
          per le installazioni  di  competenza  regionale,  le  altre
          amministrazioni  competenti  per  il  rilascio  dei  titoli
          abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA,
          ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge  7
          agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni.  Per  le
          installazioni soggette alle disposizioni di cui al  decreto
          legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  ferme  restando  le
          relative disposizioni, al fine di acquisire gli elementi di
          valutazione ai sensi dell'art. 29-sexies,  comma  8,  e  di
          concordare preliminarmente le condizioni  di  funzionamento
          dell'installazione,  alla   conferenza   e'   invitato   un
          rappresentante della rispettiva autorita' competente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 25, del citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  25.  Valutazione   dello   studio   di   impatto
          ambientale e degli esiti della consultazione. 
              1. Le attivita' tecnico-istruttorie per la  valutazione
          d'impatto ambientale sono svolte dall'autorita' competente. 
              2. L'autorita' competente acquisisce e valuta tutta  la
          documentazione presentata,  le  osservazioni,  obiezioni  e
          suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 24, nonche',  nel
          caso dei progetti di  competenza  dello  Stato,  il  parere
          delle regioni interessate, che  dovra'  essere  reso  entro
          novanta giorni dalla  presentazione  di  cui  all'art.  23,
          comma  1.  L'autorita'  competente  comunica  alla  Regione
          interessata  che  il  proponente  ha  apportato   modifiche
          sostanziali al progetto e  fissa  il  termine  di  sessanta
          giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il  quale  la
          Regione puo' esprimere un ulteriore parere. 
              3. Contestualmente alla pubblicazione di  cui  all'art.
          24, il  proponente,  affinche'  l'autorita'  competente  ne
          acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa
          di allegati, a  tutti  i  soggetti  competenti  in  materia
          ambientale  interessati,  qualora  la   realizzazione   del
          progetto  preveda  autorizzazioni,   intese,   concessioni,
          licenze, pareri, nulla osta e assensi  comunque  denominati
          in  materia  ambientale.  Le  amministrazioni  rendono   le
          proprie  determinazioni   entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione dell'istanza di cui  all'art.  23,  comma  1,
          ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi  indetta  a
          tal  fine  dall'autorita'  competente.  Entro  il  medesimo
          termine il Ministero per i beni e le attivita' culturali si
          esprime ai sensi dell'art. 26 del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42,  e  negli  altri  casi  previsti  dal
          medesimo  decreto.  A  seguito  di   modificazioni   ovvero
          integrazioni  eventualmente  presentate   dal   proponente,
          ovvero richieste dall'autorita' competente, ove l'autorita'
          competente  ritenga  che  le  modifiche   apportate   siano
          sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di  cui  al
          presente  comma,  ulteriori   quarantacinque   giorni   dal
          deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei  pareri
          resi. 
              3-bis. Qualora le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3
          del presente articolo non si siano espresse nei termini ivi
          previsti ovvero abbiano manifestato  il  proprio  dissenso,
          l'autorita' competente procede comunque a  norma  dell'art.
          26. 
              4. L'autorita' competente puo' concludere con le  altre
          amministrazioni   pubbliche   interessate    accordi    per
          disciplinare lo svolgimento delle  attivita'  di  interesse
          comune ai fini della semplificazione delle procedure. ». 
              - Il testo dell'art. 269 del citato decreto legislativo
          n. 152  del  2006,  modificato  dal  presente  decreto,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96. 
                               Art. 6 
 
 
Disposizioni  di  coordinamento  con  la  disciplina  in  materia  di
                    autorizzazione paesaggistica 
 
  1. Nel caso di conferenza di servizi  indetta  per  interventi  che
richiedono    l'autorizzazione    paesaggistica,    l'amministrazione
procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato  dal  presente  decreto,
sia all'amministrazione competente al  rilascio  dell'autorizzazione,
se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che
deve  esprimere  il  parere  di  cui  all'articolo  146  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
          Note all'art. 6: 
              - Per i  riferimenti  all'art.  14-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, vedasi nelle note all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  146  del  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
              «Art. 146. Autorizzazione. 
              1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi
          titolo di immobili  ed  aree  di  interesse  paesaggistico,
          tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142,  o  in  base
          alla legge, a termini degli articoli  136,  143,  comma  1,
          lettera d), e 157, non possono distruggerli, ne' introdurvi
          modificazioni   che   rechino   pregiudizio    ai    valori
          paesaggistici oggetto di protezione. 
              2. I soggetti di cui al  comma  1  hanno  l'obbligo  di
          presentare  alle  amministrazioni  competenti  il  progetto
          degli interventi  che  intendano  intraprendere,  corredato
          della prescritta documentazione, ed astenersi  dall'avviare
          i  lavori  fino  a   quando   non   ne   abbiano   ottenuta
          l'autorizzazione. 
              3.  La  documentazione  a  corredo  del   progetto   e'
          preordinata  alla   verifica   della   compatibilita'   fra
          interesse paesaggistico tutelato ed intervento  progettato.
          Essa e' individuata, su proposta del Ministro, con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-regioni,  e  puo'  essere  aggiornata   o
          integrata con il medesimo procedimento. 
              4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce   atto
          autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire  o
          agli     altri     titoli     legittimanti     l'intervento
          urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui  all'art.  167,
          commi 4 e 5, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata in
          sanatoria   successivamente   alla   realizzazione,   anche
          parziale, degli interventi.  L'autorizzazione  e'  efficace
          per  un  periodo  di  cinque   anni,   scaduto   il   quale
          l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a
          nuova autorizzazione.  I  lavori  iniziati  nel  corso  del
          quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere
          conclusi entro e non oltre l'anno  successivo  la  scadenza
          del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
          dell'autorizzazione decorre  dal  giorno  in  cui  acquista
          efficacia il titolo edilizio eventualmente  necessario  per
          la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo  in
          ordine  al  rilascio  e  alla  conseguente   efficacia   di
          quest'ultimo  non  sia  dipeso  da  circostanze  imputabili
          all'interessato. 
              5.  Sull'istanza  di  autorizzazione  paesaggistica  si
          pronuncia  la  regione,  dopo  avere  acquisito  il  parere
          vincolante del soprintendente in relazione agli  interventi
          da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela  dalla
          legge o in base alla legge, ai sensi  del  comma  1,  salvo
          quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5.  Il  parere  del
          soprintendente,    all'esito    dell'approvazione     delle
          prescrizioni  d'uso  dei   beni   paesaggistici   tutelati,
          predisposte ai sensi degli  articoli  140,  comma  2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
          nonche' della positiva verifica da parte del Ministero,  su
          richiesta   della   regione   interessata,    dell'avvenuto
          adeguamento  degli  strumenti  urbanistici,  assume  natura
          obbligatoria non vincolante ed e' reso nel  rispetto  delle
          previsioni e delle prescrizioni  del  piano  paesaggistico,
          entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  ricezione
          degli atti, decorsi i  quali  l'amministrazione  competente
          provvede sulla domanda di autorizzazione. (262) 
              6. La regione esercita la  funzione  autorizzatoria  in
          materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
          adeguate competenze tecnico-scientifiche e  idonee  risorse
          strumentali. Puo' tuttavia  delegarne  l'esercizio,  per  i
          rispettivi territori, a province, a forme associative e  di
          cooperazione fra enti locali come  definite  dalle  vigenti
          disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli  enti
          parco, ovvero a comuni, purche' gli enti destinatari  della
          delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un
          adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'
          di garantire la differenziazione tra  attivita'  di  tutela
          paesaggistica ed esercizio di  funzioni  amministrative  in
          materia urbanistico-edilizia. 
              7.    L'amministrazione    competente    al    rilascio
          dell'autorizzazione   paesaggistica,   ricevuta   l'istanza
          dell'interessato, verifica se ricorrono i  presupposti  per
          l'applicazione dell'art. 149, comma  1,  alla  stregua  dei
          criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2,  141,
          comma 1, 141-bis e 143, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d).
          Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione
          verifica  se   l'istanza   stessa   sia   corredata   della
          documentazione  di  cui  al  comma  3,   provvedendo,   ove
          necessario, a richiedere  le  opportune  integrazioni  e  a
          svolgere gli accertamenti del caso. Entro  quaranta  giorni
          dalla ricezione  dell'istanza,  l'amministrazione  effettua
          gli  accertamenti  circa  la  conformita'   dell'intervento
          proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di
          dichiarazione   di   interesse   pubblico   e   nei   piani
          paesaggistici   e   trasmette    al    soprintendente    la
          documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola
          con una relazione  tecnica  illustrativa  nonche'  con  una
          proposta   di   provvedimento,    e    da'    comunicazione
          all'interessato    dell'inizio    del    procedimento     e
          dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          procedimento amministrativo. 
              8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5,
          limitatamente   alla   compatibilita'   paesaggistica   del
          progettato intervento nel suo complesso ed alla conformita'
          dello  stesso  alle  disposizioni   contenute   nel   piano
          paesaggistico  ovvero  alla  specifica  disciplina  di  cui
          all'art. 140, comma 2, entro il termine  di  quarantacinque
          giorni dalla ricezione degli atti.  Il  soprintendente,  in
          caso di  parere  negativo,  comunica  agli  interessati  il
          preavviso di provvedimento negativo  ai  sensi  dell'  art.
          10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241.  Entro  venti
          giorni  dalla  ricezione  del   parere,   l'amministrazione
          provvede in conformita'. 
              9. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla  ricezione
          degli atti da parte del  soprintendente  senza  che  questi
          abbia  reso   il   prescritto   parere,   l'amministrazione
          competente   provvede    comunque    sulla    domanda    di
          autorizzazione.  Con  regolamento  da  emanarsi  ai   sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          entro  il  31  dicembre  2008,  su  proposta  del  Ministro
          d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto
          dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono  stabilite  procedure  semplificate  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione in relazione  ad  interventi  di  lieve
          entita' in base a criteri di snellimento  e  concentrazione
          dei procedimenti, ferme, comunque,  le  esclusioni  di  cui
          agli articoli 19, comma 1 e  20,  comma  4  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
              10. Decorso inutilmente il termine indicato  all'ultimo
          periodo del comma 8  senza  che  l'amministrazione  si  sia
          pronunciata, l'interessato puo' richiedere l'autorizzazione
          in via sostitutiva alla regione,  che  vi  provvede,  anche
          mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni  dal
          ricevimento della richiesta. Qualora la regione  non  abbia
          delegato  gli  enti  indicati  al  comma  6   al   rilascio
          dell'autorizzazione  paesaggistica,  e  sia   essa   stessa
          inadempiente, la richiesta del rilascio in via  sostitutiva
          e' presentata al soprintendente. 
              11. L'autorizzazione paesaggistica e' trasmessa,  senza
          indugio, alla soprintendenza che  ha  reso  il  parere  nel
          corso del procedimento,  nonche',  unitamente  allo  stesso
          parere,  alla  regione  ovvero  agli  altri  enti  pubblici
          territoriali interessati e, ove esistente,  all'ente  parco
          nel cui territorio si trova l'immobile o l'area  sottoposti
          al vincolo. 
              12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile,  con
          ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
          straordinario  al  Presidente   della   Repubblica,   dalle
          associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai
          sensi delle vigenti disposizioni di  legge  in  materia  di
          ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro  soggetto
          pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le
          ordinanze del Tribunale  amministrativo  regionale  possono
          essere  appellate  dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non
          abbiano proposto ricorso di primo grado. 
              13. Presso ogni amministrazione competente al  rilascio
          dell'autorizzazione paesaggistica e'  istituito  un  elenco
          delle autorizzazioni  rilasciate,  aggiornato  almeno  ogni
          trenta giorni e liberamente  consultabile,  anche  per  via
          telematica, in cui e'  indicata  la  data  di  rilascio  di
          ciascuna autorizzazione, con la annotazione  sintetica  del
          relativo   oggetto.   Copia   dell'elenco   e'    trasmessa
          trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
          dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
              14. Le disposizioni dei commi da 1 a  13  si  applicano
          anche alle istanze concernenti le attivita' di coltivazione
          di cave e torbiere nonche' per le  attivita'  minerarie  di
          ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui  all'  art.
          134. 
              15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11  e  13
          non si  applicano  alle  autorizzazioni  per  le  attivita'
          minerarie di ricerca  ed  estrazione.  Per  tali  attivita'
          restano ferme le potesta'  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare,  ai  sensi  della
          normativa in materia, che  sono  esercitate  tenendo  conto
          delle valutazioni espresse, per quanto attiene  ai  profili
          paesaggistici,   dal    soprintendente    competente.    Il
          soprintendente  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla
          ricezione  della  richiesta,  corredata  della   necessaria
          documentazione   tecnica,   da    parte    del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
              16. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
                               Art. 7 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  trovano  applicazione  ai
procedimenti avviati successivamente alla data della sua  entrata  in
vigore. 

                               Art. 8 
 
 
                 Clausola generale di coordinamento 
 
  1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti agli articoli da  14
a 14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli da  14
a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal
presente decreto. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.  
 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

D.lgs SCIA 1: Modifica L. 241/90 – Nuova disciplina della SCIA

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126

Attuazione della delega in materia  di  segnalazione  certificata  di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124. (16G00140) 

(GU n.162 del 13-7-2016)

 

 Vigente al: 28-7-2016

 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 5 della legge  7  agosto  2015,  n.  124,  recante
delega al Governo per  la  precisa  individuazione  dei  procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7  agosto  1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria  l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali  e'  sufficiente  una  comunicazione
preventiva; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2016; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Liberta' di iniziativa privata 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124,  reca  la  disciplina  generale  applicabile  ai
procedimenti  relativi  alle  attivita'  private  non   soggette   ad
autorizzazione espressa e  soggette  a  segnalazione  certificata  di
inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione  delle
segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la
disciplina  delle   altre   attivita'   private   non   soggette   ad
autorizzazione espressa. 
  2. Con successivi decreti legislativi, ai  sensi  e  in  attuazione
della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015,  sono
individuate  le   attivita'   oggetto   di   procedimento   di   mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di  attivita'  (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le
quali e' necessario il  titolo  espresso.  Allo  scopo  di  garantire
certezza  sui  regimi  applicabili  alle  attivita'  private   e   di
salvaguardare la  liberta'  di  iniziativa  economica,  le  attivita'
private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o
specificamente  oggetto  di  disciplina  da  parte  della   normativa
europea, statale e regionale, sono libere. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 7  agosto
          2015, n. 124: 
              «Art. 5 (Segnalazione certificata di inizio  attivita',
          silenzio assenso, autorizzazione espressa  e  comunicazione
          preventiva). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la  precisa
          individuazione dei  procedimenti  oggetto  di  segnalazione
          certificata di inizio attivita' o di silenzio  assenso,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  nonche'  di  quelli  per  i   quali   e'   necessaria
          l'autorizzazione espressa  e  di  quelli  per  i  quali  e'
          sufficiente una comunicazione preventiva,  sulla  base  dei
          principi  e  criteri  direttivi  desumibili  dagli   stessi
          articoli, dei  principi  del  diritto  dell'Unione  europea
          relativi  all'accesso  alle  attivita'  di  servizi  e  dei
          principi di ragionevolezza e proporzionalita', introducendo
          anche  la   disciplina   generale   delle   attivita'   non
          assoggettate   ad   autorizzazione   preventiva   espressa,
          compresa la definizione delle modalita' di presentazione  e
          dei contenuti standard degli atti degli  interessati  e  di
          svolgimento  della  procedura,  anche  telematica,  nonche'
          degli strumenti per documentare  o  attestare  gli  effetti
          prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresi' l'obbligo
          di  comunicare  ai  soggetti  interessati,  all'atto  della
          presentazione  di  un'istanza,  i  termini  entro  i  quali
          l'amministrazione e' tenuta a  rispondere  ovvero  entro  i
          quali  il   silenzio   dell'amministrazione   equivale   ad
          accoglimento della domanda. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con   il   Ministro   dell'interno   in   relazione    alle
          autorizzazioni previste dal  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, previa intesa, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede  di  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.   8   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 281 del 1997 e previo parere  del  Consiglio
          di Stato, che e' reso nel termine di  trenta  giorni  dalla
          data  di  trasmissione  di  ciascuno  schema   di   decreto
          legislativo, decorso il  quale  il  Governo  puo'  comunque
          procedere. Lo schema  di  ciascun  decreto  legislativo  e'
          successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
          pareri  delle  commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i  profili  finanziari  e  della  commissione
          parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel
          termine di sessanta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
          decorso  il  quale  il  decreto  legislativo  puo'   essere
          comunque adottato. Se il termine  previsto  per  il  parere
          cade nei  trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  del
          termine previsto al comma 1 o successivamente, la  scadenza
          medesima  e'  prorogata  di  novanta  giorni.  Il  Governo,
          qualora non intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
          trasmette  nuovamente  i  testi  alle  Camere  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  corredate  dei
          necessari   elementi   integrativi   di   informazione    e
          motivazione. Le commissioni competenti per materia  possono
          esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il  termine
          di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova  trasmissione.
          Decorso tale termine, i  decreti  possono  comunque  essere
          adottati. 
              3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.». 
              - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme  in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale il 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'art. 5 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
          vedasi nelle note alle premesse. 
                               Art. 2 
 
 
                 Informazione di cittadini e imprese 
 
  1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione, sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
adottano  moduli   unificati   e   standardizzati   che   definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo  5  della  legge  n.  124  del  2015,   nonche'   della
documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro,
la  possibilita'  del  privato  di  indicare  l'eventuale   domicilio
digitale  per  le  comunicazioni  con   l'amministrazione.   Per   la
presentazione  di  istanze,   segnalazioni   o   comunicazioni   alle
amministrazioni regionali o locali, con  riferimento  all'edilizia  e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli  sono  adottati,
in attuazione del principio  di  leale  collaborazione,  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, con accordi  ai  sensi  dell'articolo  9  dello  stesso
decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno  2003,
n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali. 
  2. Fermi restando gli obblighi di cui  al  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, le pubbliche  amministrazioni  destinatarie  delle
istanze, segnalazioni e comunicazioni  pubblicano  sul  proprio  sito
istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia
del procedimento, nei casi in  cui  la  documentazione  debba  essere
individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino  all'adozione
dei moduli di cui al comma 1, le medesime  pubbliche  amministrazioni
pubblicano sul  proprio  sito  istituzionale  l'elenco  degli  stati,
qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione  sostitutiva,  di
certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni  e
asseverazioni  dei  tecnici  abilitati  o  delle   dichiarazioni   di
conformita' dell'agenzia delle imprese,  necessari  a  corredo  della
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione. 
  3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo  n.  33
del 2013, qualora gli enti locali non provvedano  alla  pubblicazione
dei documenti di cui al  presente  articolo,  le  regioni,  anche  su
segnalazione  del  cittadino,  assegnano  agli  enti  interessati  un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano
le misure  sostitutive,  nel  rispetto  della  disciplina  statale  e
regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza
della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 131 del 2003. 
  4. L'amministrazione puo' chiedere all'interessato  informazioni  o
documenti solo  in  caso  di  mancata  corrispondenza  del  contenuto
dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati  a
quanto  indicato  nel  comma  2.  E'  vietata   ogni   richiesta   di
informazioni o documenti ulteriori  rispetto  a  quelli  indicati  ai
sensi del comma 2, nonche' di documenti in possesso di  una  pubblica
amministrazione. 
  5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto  legislativo  n.
33 del 2013,  la  mancata  pubblicazione  delle  informazioni  e  dei
documenti di cui al presente articolo e la richiesta di  integrazioni
documentali non  corrispondenti  alle  informazioni  e  ai  documenti
pubblicati  costituiscono  illecito  disciplinare  punibile  con   la
sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  da  tre
giorni a sei mesi. 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, vedasi nelle note alle premesse. 
              - Per l'art. 5 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,
          vedasi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
          deliberazioni,  promuove  e  sancisce  intese  ed  accordi,
          esprime pareri, designa rappresentanti  in  relazione  alle
          materie ed ai compiti di  interesse  comune  alle  regioni,
          alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 
              2. La Conferenza unificata e'  comunque  competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                a) esprime parere: 
                  1) sul disegno di legge finanziaria e  sui  disegni
          di legge collegati; 
                  2) sul  documento  di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                  3) sugli schemi di decreto legislativo adottati  in
          base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                b) promuove e sancisce intese tra  Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 3, commi 3 e 4; 
                c) promuove e sancisce accordi tra Governo,  regioni,
          province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
          l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  in
          collaborazione attivita' di interesse comune; 
                d)  acquisisce  le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                e) assicura lo scambio di  dati  e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; 
                f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
          del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
          mobilita'  del  personale  connessi  al   conferimento   di
          funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; 
                g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
          per i servizi sanitari regionali. 
              3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
              4.  Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso   del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
              5. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          compiti di: 
                a) coordinamento nei  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                b)   studio,   informazione   e    confronto    nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
              6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali,  in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                a)  dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed   al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                b) dei problemi relativi alle attivita'  di  gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                c) di ogni altro problema connesso con gli  scopi  di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          ministri o dal Presidente delegato. 
              7. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                a)   l'informazione   e   le   iniziative   per    il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                b) la promozione di accordi o contratti di  programma
          ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 
                c)  le  attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
              - La legge 5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla  Legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5  aprile  2013,  n.
          80. 
                               Art. 3 
 
 
             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 
 
  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art.   18-bis   (Presentazione   di   istanze,   segnalazioni    o
comunicazioni).  -  1.  Dell'avvenuta   presentazione   di   istanze,
segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente,  anche  in
via telematica, una ricevuta, che  attesta  l'avvenuta  presentazione
dell'istanza, della segnalazione e della  comunicazione  e  indica  i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta,  ove  previsto,  a
rispondere, ovvero entro i  quali  il  silenzio  dell'amministrazione
equivale ad accoglimento dell'istanza. Se  la  ricevuta  contiene  le
informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di
avvio  del  procedimento  ai  sensi  dell'articolo  7.  La  data   di
protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione  non  puo'
comunque essere diversa da  quella  di  effettiva  presentazione.  Le
istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso
di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita'
del soggetto competente. 
  2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate  ad
un ufficio diverso da  quello  competente,  i  termini  di  cui  agli
articoli 19, comma 3,  e  20,  comma  1,  decorrono  dal  ricevimento
dell'istanza,   segnalazione   o   della   comunicazione   da   parte
dell'ufficio competente.»; 
    b) all'articolo 19, 
  1) al comma 2, dopo le parole «puo' essere iniziata» sono  inserite
le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»; 
  2) al comma 3, 
  a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa
e» sono soppresse; 
  b) la parole «stesse» e' sostituita dalle seguenti: «da  parte  del
privato»; 
  c) e' aggiunto in fine il seguente periodo:  «Con  lo  stesso  atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per
la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente,  paesaggio,
beni  culturali,  salute,  sicurezza  pubblica  o  difesa  nazionale,
l'amministrazione dispone la sospensione  dell'attivita'  intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al  primo  periodo,  che
ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato  comunica
l'adozione  delle  suddette   misure.   In   assenza   di   ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli  effetti  della
sospensione eventualmente adottata.»; 
    c) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi). -  1.  Sul
sito  istituzionale  di  ciascuna  amministrazione  e'  indicato   lo
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare  la  SCIA,
anche in  caso  di  procedimenti  connessi  di  competenza  di  altre
amministrazioni   ovvero    di    diverse    articolazioni    interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di
tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di
accesso sul territorio. 
  2. Se per lo svolgimento  di  un'attivita'  soggetta  a  SCIA  sono
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni,  asseverazioni  e
notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui
al comma  1.  L'amministrazione  che  riceve  la  SCIA  la  trasmette
immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al  fine  di
consentire,  per  quanto  di  loro  competenza,  il  controllo  sulla
sussistenza dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni  prima  della
scadenza dei termini di cui all'articolo 19,  commi  3  e  6-bis,  di
eventuali proposte motivate  per  l'adozione  dei  provvedimenti  ivi
previsti. 
  3. Nel caso in cui l'attivita'  oggetto  di  SCIA  e'  condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o  pareri  di
altri uffici e amministrazioni, ovvero  all'esecuzione  di  verifiche
preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al  comma  1
la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta  ai
sensi  dell'articolo  18-bis.  In  tali  casi,  il  termine  per   la
convocazione della conferenza di cui all'articolo  14  decorre  dalla
data di presentazione dell'istanza e  l'inizio  dell'attivita'  resta
subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello  da'
comunicazione all'interessato.»; 
    d) all'articolo 20, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Tali termini decorrono  dalla  data  di  ricevimento  della
domanda del privato.»; 
    e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: 
  «2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19,  comma
3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non
escludono la responsabilita'  del  dipendente  che  non  abbia  agito
tempestivamente  nel  caso  in  cui  la  segnalazione  certificata  o
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»; 
    f) all'articolo 29, comma 2-ter,  dopo  la  parola  «concernenti»
sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni
e comunicazioni,». 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 20,  21  e  29
          della legge 7 agosto 1990, n. 241,  come  modificati  dalla
          presente legge: 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  SCIA).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche',  ove  espressamente   previsto   dalla   normativa
          vigente, dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
          di  atti  o  pareri  di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
          l'esecuzione di verifiche preventive,  essi  sono  comunque
          sostituiti   dalle   autocertificazioni,   attestazioni   e
          asseverazioni o certificazioni di cui  al  presente  comma,
          salve  le  verifiche  successive  degli  organi   e   delle
          amministrazioni  competenti.  La  segnalazione,   corredata
          delle dichiarazioni, attestazioni e  asseverazioni  nonche'
          dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere  presentata
          mediante posta raccomandata con avviso di  ricevimento,  ad
          eccezione dei procedimenti per cui e'  previsto  l'utilizzo
          esclusivo  della  modalita'  telematica;  in  tal  caso  la
          segnalazione  si  considera  presentata  al  momento  della
          ricezione da parte dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata, anche nei casi di cui all'art. 19-bis,  comma  2,
          dalla   data   della   presentazione   della   segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di  essa.
          Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i
          suoi  effetti  alla  normativa  vigente,  l'amministrazione
          competente,  con  atto  motivato,  invita  il   privato   a
          provvedere,  prescrivendo  le  misure  necessarie  con   la
          fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni  per
          l'adozione di queste ultime. In difetto di  adozione  delle
          misure da parte del privato, decorso  il  suddetto  termine
          l'attivita'  si  intende  vietata.  Con  lo   stesso   atto
          motivato, in presenza di attestazioni non  veritiere  o  di
          pericolo per la tutela dell'interesse pubblico  in  materia
          di ambiente, paesaggio, beni culturali,  salute,  sicurezza
          pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione  dispone  la
          sospensione  dell'attivita'  intrapresa.  L'atto   motivato
          interrompe  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,   che
          ricomincia  a  decorrere  dalla  data  in  cui  il  privato
          comunica l'adozione delle suddette misure.  In  assenza  di
          ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano
          gli effetti della sospensione eventualmente adottata. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di  cui  al  comma
          6-bis,  l'amministrazione  competente  adotta  comunque   i
          provvedimenti previsti dal medesimo  comma  3  in  presenza
          delle condizioni previste dall'art. 21-nonies. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al  comma  4  e  al  comma  6,  restano
          altresi' ferme  le  disposizioni  relative  alla  vigilanza
          sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
          alle sanzioni previste dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. 
              6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita',
          la denuncia e la  dichiarazione  di  inizio  attivita'  non
          costituiscono     provvedimenti     taciti     direttamente
          impugnabili.   Gli    interessati    possono    sollecitare
          l'esercizio delle verifiche  spettanti  all'amministrazione
          e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione  di
          cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104.». 
              «Art.  20  (Silenzio  assenso).  -   1.   Fatta   salva
          l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di
          parte per il rilascio di  provvedimenti  amministrativi  il
          silenzio   dell'amministrazione   competente   equivale   a
          provvedimento  di   accoglimento   della   domanda,   senza
          necessita' di ulteriori istanze o diffide, se  la  medesima
          amministrazione non comunica all'interessato,  nel  termine
          di cui all'art.  2,  commi  2  o  3,  il  provvedimento  di
          diniego, ovvero non procede ai  sensi  del  comma  2.  Tali
          termini decorrono dalla data di ricevimento  della  domanda
          del privato. 
              2.  L'amministrazione  competente  puo'  indire,  entro
          trenta giorni dalla presentazione dell'istanza  di  cui  al
          comma 1, una conferenza di servizi ai sensi  del  capo  IV,
          anche tenendo conto delle situazioni giuridiche  soggettive
          dei controinteressati. 
              3. Nei casi in  cui  il  silenzio  dell'amministrazione
          equivale ad accoglimento della  domanda,  l'amministrazione
          competente  puo'  assumere   determinazioni   in   via   di
          autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies. 
              4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si
          applicano  agli  atti   e   procedimenti   riguardanti   il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
          dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
          sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e  la  cittadinanza,  la
          salute e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui  la
          normativa comunitaria impone  l'adozione  di  provvedimenti
          amministrativi formali, ai casi in cui la  legge  qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti. 
              5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
              5-bis.». 
              «Art. 21 (Disposizioni  sanzionatorie).  -  1.  Con  la
          segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e  20
          l'interessato   deve   dichiarare   la   sussistenza    dei
          presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso  di
          dichiarazioni  mendaci  o  di  false  attestazioni  non  e'
          ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi  effetti
          a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi  ed
          il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell'art.
          483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca  piu'
          grave reato. 
              2. 
              2-bis. Restano  ferme  le  attribuzioni  di  vigilanza,
          prevenzione e controllo su attivita' soggette  ad  atti  di
          assenso da parte di pubbliche amministrazioni  previste  da
          leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio  all'attivita'
          ai sensi degli articoli 19 e 20. 
              2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'art. 19,
          comma 3, e la formazione  del  silenzio  assenso  ai  sensi
          dell'art.  20  non   escludono   la   responsabilita'   del
          dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso  in
          cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non
          fosse conforme alle norme vigenti.». 
              «Art. 29 (Ambito di applicazione della legge). - 1.  Le
          disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
          amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali.  Le
          disposizioni della presente legge si  applicano,  altresi',
          alle societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,
          limitatamente all'esercizio delle funzioni  amministrative.
          Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11,  15  e  25,
          commi 5, 5-bis e 6,  nonche'  quelle  del  capo  IV-bis  si
          applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
              2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze,  regolano  le  materie  disciplinate
          dalla   presente   legge   nel   rispetto    del    sistema
          costituzionale e delle garanzie del cittadino nei  riguardi
          dell'azione  amministrativa,  cosi'   come   definite   dai
          principi stabiliti dalla presente legge. 
              2-bis.   Attengono   ai   livelli   essenziali    delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
          garantire    la    partecipazione    dell'interessato    al
          procedimento,   di   individuarne   un   responsabile,   di
          concluderlo entro il termine  prefissato  e  di  assicurare
          l'accesso  alla  documentazione   amministrativa,   nonche'
          quelle relative alla durata massima dei procedimenti. 
              2-ter. Attengono altresi' ai livelli  essenziali  delle
          prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m),
          della Costituzione le  disposizioni  della  presente  legge
          concernenti la presentazione  di  istanze,  segnalazioni  e
          comunicazioni, la dichiarazione di inizio  attivita'  e  il
          silenzio assenso e  la  conferenza  di  servizi,  salva  la
          possibilita'  di  individuare,  con  intese  in   sede   di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni  non
          si applicano. 
              2-quater.  Le  regioni   e   gli   enti   locali,   nel
          disciplinare  i   procedimenti   amministrativi   di   loro
          competenza, non  possono  stabilire  garanzie  inferiori  a
          quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni  attinenti
          ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
          2-bis e 2-ter, ma possono prevedere  livelli  ulteriori  di
          tutela. 
              2-quinquies.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e   le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la
          propria  legislazione  alle   disposizioni   del   presente
          articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative  norme
          di attuazione.». 
                               Art. 4 
 
 
              Disposizioni transitorie e di attuazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 29  della  legge  n.  241  del  1990,  le
regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di  cui  agli
articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come
introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il 1° gennaio 2017. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 29 della citata legge n.  241  del
          1990 e' riportato nelle note all'art. 3. 
              - Per il testo dell'art. 19 della citata legge  n.  241
          del 1990, vedasi nelle note all'art. 3.