ALLOGGI DI EMERGENZA SOCIALE

Gli Alloggi di Emergenza Sociale, destinati a situazioni di emergenza sociale, sono alloggi assegnati temporaneamente a nuclei familiari o singoli soggetti che si trovino a vivere contestualmente in condizioni di grave disagio sociale o socio-sanitario ed abitativo.

Si intende per emergenza abitativa una condizione di grave disagio, derivante da una situazione contingibile e urgente tale da mettere a rischio una singola persona o il nucleo familiare. Nel disagio abitativo sono riconducibili nuovi soggetti che non trovano risposta ai loro problemi abitativi né attraverso il mercato alloggiativo, né attraverso l’intervento pubblico in quanto non rientrano nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica; si tratta, in particolare, di pensionati, giovani coppie, soggetti vulnerabili, famiglie monoreddito provenienti in parte da nuove marginalità e in parte dal processo di scomposizione dei nuclei familiari.

Si intende per grave disagio sociale o socio-sanitario una condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio o emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici.

Requisiti d’accesso:

–  essere residente nel Comune di Ancona;

– essere cittadino italiano o cittadino appartenente agli Stati dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario con documento di regolare soggiorno in Italia in corso di validità;

– non essere titolari (da parte di tutti i componenti del nucleo) di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale;

essere in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso e volto al raggiungimento dell’autonomia e/o aver fruito di interventi socio-assistenziali volti al contrasto del disagio abitativo. La presa in carico e l’adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente;

– non essere in grado di reperire una autonoma sistemazione abitativa ovvero non avere disponibilità di un alloggio a seguito di sfratto esecutivo in atto, ordinanza di sgombero per tutela della salute o grave pericolo di incolumità sia pubblica che personale o essere sottoposti a sfratto per morosità incolpevole così come definito ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 e eventuali s.m.i. (per morosità incolpevole si intende “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare” e ogni altro provvedimento giudiziario equivalente);

– avere un reddito ISEE del nucleo familiare, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 non superiore all’importo annuale di un assegno sociale e mezzo INPS, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di ridefinirlo con proprio atto deliberativo . E’ possibile derogare ove il nucleo dimostri che, dal momento della dichiarazione: 

              – le condizioni reddituali e patrimoniali sono mutate sostanzialmente;

              – il tenore di vita della famiglia non corrisponda al reddito del nucleo.

Contenuto e presentazione della domanda

1. La domanda, redatta su apposito modello predisposto dal Comune di Ancona, debitamente compilata, sottoscritta e corredata da tutta la documentazione necessaria per l’attribuzione dei punteggi, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona nei seguenti giorni ed orari:

– lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
– martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

2. Qualora le istanze siano mancanti in tutto o in parte della documentazione e/o dichiarazioni richieste potranno essere sanate, mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio “rinforzato”, introdotto dal comma 2 bis dell’art. 38, d. lgs. n. 163/2006 e successivamente dall’art. 83, comma 9 d. lgs. n. 50/2016 che consente la sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali mancanti o irregolari, purché l’istante avente diritto da un lato sia in effettivo possesso entro il termine ultimo di presentazione della domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione all’assegnazione e, dall’altro, ottemperi alle richieste di integrazione avanzate dall’Amministrazione Comunale entro il termine fissato da quest’ultima e comunque non superiore a 10 giorni.

3. La documentazione richiesta è sostituita, per quanto possibile, dalle autocertificazioni ove ciò sia consentito dalle vigenti normative.

4. La domanda dovrà essere integrata da una relazione redatta da uno dei Servizi pubblici a ciò deputato, contenente tutti gli elementi necessari alla valutazione del bisogno abitativo e sociale e/o sociosanitario. Costituiscono oggetto della valutazione sociale e /o socio-sanitaria:

   a) la condizione personale, sociale, sanitaria dell’interessato, nonché il rapporto con i                           servizi;

   b) la situazione familiare e della rete parentale;

   c) il contesto abitativo e sociale;

   d) la situazione lavorativa e la capacità economica del richiedente e del suo nucleo familiare, aggiornate al momento della presentazione della domanda;

   e) la disponibilità di aderire al progetto concordato.

5. Per i soggetti/nuclei familiari in carico ai servizi specialistici (Dipartimento Salute Mentale, Dipartimento per la Dipendenze Patologiche, UEPE, Consultorio, ecc…) la valutazione del disagio abitativo e sociale e/o socio-sanitario spetta al servizio specialistico.

6. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Graduatoria

La graduatoria viene aggiornata trimestralmente.

Allegati:

Delibera Consiglio n 46 del 1_04_2019

MODULO DOMANDA