CAMBIO DI RESIDENZA

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Il 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall’art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il “cambio di residenza in tempo reale”.


I cittadini potranno presentare le seguenti dichiarazioni anagrafiche (art. 13 comma 1 lett. a) b) e c) del regolamento anagrafico):
– residenza con provenienza da altro comune,
– provenienza dall’estero,
– cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune,
– trasferimento di residenza all’estero.
utilizzando i moduli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno e disponibili anche su questa pagina alla sezione ‘allegati’

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

POSSONO ESSERE PRESENTATE  con le seguenti modalità:

– per via telematica tramite il servizio di posta elettronica  agli indirizzi:

indirizzo mail: info@comune.ancona.it
indirizzo pec: servizidemografici@pec.comuneancona.it

– direttamente agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune in Largo XXIV Maggio 1 –     60123 Ancona  – SOLO PREVIO APPUNTAMENTO:

  • richiesto telefonicamente al seguente numero:

–        071.222.2283, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 13.30 e martedì e giovedì, dalle 15.15 alle 17.00;

Si accede all’Ufficio nel rispetto delle disposizioni previste per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, ovvero un utente per volta (il secondo utente entra solo dopo che sia uscito il precedente). Nelle attese all’esterno dell’edificio deve osservarsi la distanza minima interpersonale ed ogni altra cautela.

 per posta tramite raccomandata all’indirizzo: Comune di Ancona – Ufficio Anagrafe,           Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona
– per fax: al numero 071 222 2109

–  con consegna dei moduli debitamente compilati (reperibili anche all’entrata del Comune davanti al box informazioni sul totem predisposto con modulistica anagrafica) all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI ANCONA – piano terra – Largo XXIV MAGGIO 1 – ANCONA.

per INFORMAZIONI : 071/2222234 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal LUNEDI’ al VENERDI’

L’invio per via telematica è consentito ad una delle seguenti condizioni:
– all’indirizzo ordinario: info@comune.ancona.it che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante e dei componenti maggiorenni siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
– all’indirizzo di posta certificata: servizidemografici@pec.comuneancona.it  che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante

La dichiarazione deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell’apposito modulo e contrassegnati da un asterisco (*).

***Nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio covid-19, al fine di evitare assembramenti, si invita l’utenza a trasmettere le richieste di residenza per via telematica, per posta o per fax (per INFORMAZIONI: 071/2222234 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal LUNEDI’ al VENERDI’) ***

 

SE SI E’ TITOLARI DI PATENTE E/O INTESTATARI DI MEZZI TARGATI, è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale.

Alla dichiarazione di residenza, deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza insieme al richiedente stesso.
Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica.

Il richiedente deve specificare a che titolo occupa l’immobile, se di proprietà (riportare i dati catastali), se in affitto (esibire il contratto riportando i dati della registrazione), se in comodato d’uso gratuito o semplicemente in ospitalità (il proprietario dell’immobile in questione deve compilare l’allegato n. 3 allegando copia di un suo documento)

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.
Con apposito atto (a cui deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del mandante interessato) può essere conferito ad altro soggetto mandato di rappresentanza, perché renda le dichiarazioni anagrafiche sopra indicate (art. 38, comma 3 bis D.P.R. 445/2000).
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti rilasciati in uno Stato Estero.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato A).
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’allegato B).

AVVERTENZE IMPORTANTI NEL CASO IN CUI IL CAMBIO DI RESIDENZA AVVENGA PRESSO UNA FAMIGLIA GIÀ RESIDENTE
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del regolamento anagrafico, la famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di parentela, di affinità, di adozione, di tutela o da vincoli affettivi dichiarati che coabitano ed hanno la stessa dimora abituale.
Pertanto le persone o famiglie che coabitano e sono legate dai vincoli suddetti non possono costituire famiglie anagrafiche separate.
Mentre persone o famiglie che coabitano con altre persone o famiglie possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di parentela, di affinità, di adozione, di tutela e vincoli affettivi dichiarati.

PROCEDIMENTO DEL CAMBIO DI RESIDENZA

Il cambio di residenza è efficace dalla data di presentazione della dichiarazione di residenza .
Entro i due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della dichiarazione di residenza il Comune provvede all’iscrizione in anagrafe e si potranno ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni documentate.
Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, solo dopo la cancellazione da parte del Comune di provenienza e la verifica dei dati forniti dal dichiarante si potranno ottenere tutte le altre certificazioni e il rilascio della carta d’identità.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso – art. 20 legge 241/1990).

Si precisa che verrà effettuata all’ autorità di pubblica sicurezza apposita segnalazione ai sensi del regolamento anagrafico e dell’art. 5 comma 4 del d.l. 9.2.2012 n. 5 convertito in L. 4.4.2012 n. 35 il quale prevede che, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.

Dal 01/10/2020 con l’art. 49 comma 5-ter lett. h , della legge 11 settembre N. 120 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 è stato modificato l’aggiornamento della residenza dell’Archivio Nazionale dei Veicoli ed eliminato il tagliando adesivo che verrà inviato  ESCUSIVAMENTE per le carte di circolazione dei CICLOMOTORI 50 cc (se di proprietà dell’utente) 

 

CITTADINI EXTRA COMUNITARI – ISCRIZIONE ANAGRAFICA

I cittadini extra-comunitari provenienti dall’estero al momento della richiesta di iscrizione anagrafica devono produrre i documenti prescritti dall’art. 14, comma 1, del D.P.R. 223/89 e cioè:

  • permesso di soggiorno;
  • passaporto o documento equipollente;
  • atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione familiare;
  • codice fiscale

 

PERMESSO DI SOGGIORNO

Per essere iscritto in Anagrafe il cittadino straniero deve sempre essere in possesso di una carta o permesso di soggiorno valido (il permesso di soggiorno di cui al comma 1° dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 142/2015 non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica).

Si ricorda che il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della Provincia in cui si trova lo straniero almeno 30 giorni prima della scadenza (Legge del 06/03/1998 n. 40, art. 5).

Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, lo straniero deve rinnovare all’Ufficio Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale esibendo il documento aggiornato (art. 7, comma 3, D.P.R. 223/89). Nel caso di mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza del permesso o carta di soggiorno, l’ufficiale d’anagrafe provvederà a cancellare lo straniero dall’Anagrafe della popolazione residente (art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. 223/89).

 

PASSAPORTO

Per l’iscrizione anagrafica è necessario esibire il passaporto o documento equipollente in corso di validità.

 

ATTI ORIGINALI COMPROVANTI LO STATO CIVILE E LA COMPOSIZIONE FAMILIARE

Per l’inserimento dei dati relativi allo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a) ed alla composizione della famiglia (grado di parentela), l’interessato dovrà produrre rispettivamente: certificato di stato libero, certificato di matrimonio, certificato di vedovanza, certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità rilasciati dall’autorità dello Stato di provenienza, legalizzati (1) e corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (2).

1) Le norme sulla legalizzazione di cui al D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 art. 33, commi 2, 3, 4, 5, stabilizzano che: Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

2) Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

3) Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valersi nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture/Commissariati del Governo.

4) Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

5) Per traduzione ufficiale in lingua italiana è da intendersi: quella redatta dall’Autorità consolare dello Stato estero rilasciante il certificato accreditata presso il Governo Italiano.

6) Quella redatta dall’Autorità consolare italiana accreditata presso lo Stato estero che ha rilasciato il certificato.

7) Quella redatta da un perito traduttore, che non può mai essere l’interessato, ed asseverata presso la Cancelleria della Pretura competente per territorio.

8) In mancanza di questi documenti l’Ufficiale di Anagrafe, nel caso sussistano i requisiti relativi alla dimora abituale, procederà comunque all’iscrizione omettendo i dati non conoscibili relativi allo stato civile ed omettendo, nel caso di iscrizione di una famiglia, i rapporti di parentela ed indicando l’eventuale coabitazione attraverso il termine “convivente”. Non può essere inoltre utilizzata la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 in quanto i cittadini extracomunitari possono ricorrere all’autocertificazione limitatamente per stati e fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

CODICE FISCALE

Il codice fiscale va richiesto alla Agenzia delle Entrate, Via Palestro n. 15 esibendo un documento di identità. Deve essere richiesto anche per le persone minorenni.

Per approfondire:

– Art. 14, comma 1, D.P.R. 223/89: “Chi trasferisce la residenza dall’estero deve comprovare all’atto della dichiarazione di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.”

– Art. 7, comma 3, D.P.R. 223/89: ” Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.”

– Art. 11, comma 1, lett. c) D.P.R. 223/89: ” La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.”

– Art. 33, comma 2, 3, 4, 5, D.P.R. 445/2000: Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione.

– Agli atti e documenti sopra indicati, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

– Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valersi nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle Prefetture.

– Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

 

COME FARE LA DOMANDA

Come richiedere l’Iscrizione Anagrafica:

compilazione della dichiarazione di residenza (presente tra gli allegati sottostanti l’articolo).

presentazione presso l’apposito sportello comunale, oppure invio del modello compilato per raccomandata o per fax allegando copia del documento d’identità dei dichiaranti o  per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che effettua la richiesta;
  3. c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti.

 

PER I COMUNI
Le richieste di cancellazione anagrafica dei cittadini emigrati da Ancona ed iscritti ad altro Comune, dovranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
per posta elettronica ordinaria a: info@comune.ancona.it
per posta elettronica certificata a: servizidemografici@pec.comuneancona.it

Info:

mail: info@comune.ancona.it

pec: servizidemografici@pec.comune.ancona.it

 

Responsabile : Grassi Mattia

Dirigente : Foglia Giorgio

 

Fax 071 222 2240

Pec: servizidemografici@pec.comuneancona.it

 

 


Allegati:

Modulo dichiarazione di residenza

TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL’ESTERO

Dichiarazione del proprietario abitazione

Documentazione iscrizione COMUNITARI (solo per stranieri)

Richiesta_attestazione_regolare_iscrizione_anagrafica

documentazione cittadini extra-comunitari

Mandato di rappresentanza

Dichiarazione di abbandono abitazione