QUESTIONE LONGARINI, IL SINDACO, VALERIA MANCINELLI PRECISA:

“Nei giorni scorsi sula stampa si è dato risalto ad una condanna alle spese di lite a favore di Longarini Edoardo, in una controversia iniziata direttamente dal Comune nel 1994 per la restituzione di somme indebitamente pagate per spostamento di impianti.

Tale causa definita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17317 /2012 non ha nulla a che vedere con la causa n. 3655/1995 R.G. avanti il Tribunale di Ancona andata in decisione all’udienza del 9/11/2016,  nella quale il Comune rivendica il risarcimento di ingenti danni derivanti da illeciti del Longarini oggetto di sentenza passata in giudicato a seguito della  nota decisione della Suprema Corte n. 18614/2015.

La Corte di Cassazione, con la citata  sentenza n. 18614/2015, ha definitivamente accertato il diritto del Comune al risarcimento dei danni da parte di Longarini Edoardo, condannandolo, tra l’altro,  a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, come in altri procedimenti  connessi in cui il Comune, assistito dagli Avvocati Maurizio e Pierfrancesco Fabiani, è risultato vittorioso.

La complessa vicenda  del Piano di Ricostruzione è, da un punto di vista giudiziario, chiara ed inequivocabile, avendo il Tribunale prima e la Corte di Appello e la Suprema Corte di Cassazione poi, stabilito che Longarini Edoardo ha provocato un danno ingente patrimoniale ed extrapatrimoniale al Comune di Ancona, che dovrà essere  quantificato dal Tribunale nella causa n. 3655/1995 R.G. già trattenuta a  sentenza dal Giudice dott. Mazzagreco”.