SEPARAZIONE E DIVORZIO: SNELLITA LA PROCEDURA

Il Decreto Legge 132/2014 (convertito con Legge 162/2014)   ha rivoluzionato le procedure di separazione e divorzio prevedendo la possibilità di ricorrere ad un avvocato o direttamente all’Ufficiale di Stato Civile.

 

Come procedere
Le modalità per avviare un processo di divorzio con preliminare accordo sono le seguenti:

Negoziazione assistita (art. 6 dl 132/2014)

Si tratta di una “negoziazione assistita” da parte di un professionista per ognuno dei coniugi che stileranno una convenzione sottoscritta dalle parti.

Con l’aiuto dei legali la coppia stabilirà autonomamente la volontà di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, in cui sono contenute pattuizioni anche di trasferimento patrimoniale.

La convenzione dovrà essere trasmessa all’ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuto il matrimonio entro gg.10 dal nulla osta o dall’autorizzazione della Procura della Repubblica.

 

Accordo in Comune davanti all’Ufficiale di Stato Civile. (art. 12 Decreto Legge 132/2014)

I coniugi che vogliono concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio possono rivolgersi all’ufficio di Stato Civile (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) se ricorrono le seguenti condizioni:

  • Quando i coniugi richiedenti non hanno in comune figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti
  • l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale

L’accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l’assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile).

 

Cosa fare

Tutto ciò che bisogna fare, quindi, è andare in Comune per chiedere informazioni e fissare l’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile il quale riceverà i due coniugi e li inviterà a fare la dichiarazioni previste dalla legge di cui all’allegato modulo con allegata copia del documento di identità.

Questa nuova modalità prevede almeno trenta giorni d’attesa prima della conferma della richiesta di divorzio, per garantire un’adeguata finestra ai ripensamenti.

 

La riduzione dei termini di separazione
In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

 

Costi :

€ 16,00 per l’accordo dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

 

A chi rivolgersi

Info: Dott.ssa Tozzi Giulia

Largo XXIV Maggio n. 1 piano Terra sede Municipale Ufficio Stato Civile

Email: : giulia.tozzi@comune.ancona.it 

telefono : 071 222 2111 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30

Fax : 0712222134

Dirigente: Dott. Foglia Giorgio

Indirizzo PEC : servizidemografici@pec.comuneancona.it

 

Allegato:

modulo_separazioni divorzi