ZONA DI SANTO STEFANO NEL COMUNE DI ANCONA

DECRETO MINISTERIALE 21 NOVEMBRE 1959.

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE INTERESSE PUBBLICO DELLA ZONA IN
LOCALITA’ SANTO STEFANO, SITA NELL’AMBITO DEL COMUNE DI ANCONA.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI;
VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.
1357, PER L’APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;
CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI ANCONA PER LA
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLE ADUNANZE DEL 25 GENNAIO E
22 MARZO 1957 HA INCLUSO NELL’ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA
TUTELA PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE
SOPRACITATA, LA ZONA IN LOCALITA’ SANTO STEFANO, SITA NELL’AMBITO DEL
COMUNE DI ANCONA;
CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E’ STATO
PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL’ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE
ALL’ALBO DEL COMUNE DI ANCONA;
VISTE LE OPPOSIZIONI PRODOTTE CONTRO LA SUDDETTA PROPOSTA DI VINCOLO,
DALLA SIGNORA MARIA CIMARELLI; DAL DOTT. VITTORIO GAGGIOTTI; CONGIUNTAMENTE
DAI SIGNORI GAGGIOTTI ADA VED. RIVA, GAGGIOTTI VITTORIO E MARI GINO,
MARIA ANTONIETTA, UBERTA, MARIO, ALDA, ANNA MARIA; LAUZI ADA VED.
NOVELLI, DAL COMUNE DI ANCONA; PIZZINI LUCIA VED. CAPPELLO; HAYDEE
SESTILLI IN SANTARELLI, DALL’ING. CARLO BACCIN E DALLA SIGNORA SERRA
DOMINGA VED. VECCHINI;
CONSIDERATO CHE IL VINCOLO NON SIGNIFICA DIVIETO ASSOLUTO DI
COSTRUIBILITA’ MA IMPONE SOLTANTO L’OBBLIGO DI PRESENTARE ALLA
COMPETENTE SOPRINTENDENZA, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALSIASI
PROGETTO DI COSTRUZIONE CHE SI INTENDA ERIGERE NELLA ZONA;
RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
PERCHE’ OLTRE A FORMARE UN QUADRO NATURALE DI NON COMUNE BELLEZZA
PANORAMICA, AVENTE ANCHE VALORE ESTETICO E TRADIZIONALE, OFFRE DEI
PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DAI QUALI SI PUO’ GODERE
L’AMPIA VISUALE DELLA SOTTOSTANTE CITTA’ FINO AL MARE;
DECRETA:

LA ZONA IN LOCALITA’ SANTO STEFANO, SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ANCONA COSI’ DELIMITATA: VIA SANTO STEFANO, PORTA SANTO STEFANO, VIA
CIRCONVALLAZIONE, VIA RODI FINO ALL’INCROCIO CON LA NUOVA STRADA DI
PIANO REGOLATORE, NUOVA STRADA DI PIANO REGOLATORE, LIMITE INFERIORE
DEL PARCO BREFOTROFIO, NUOVA STRADA A MONTE DI VIA NOVELLI, VIA
NOVELLI, HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE’ OLTRE A FORMARE UN
QUADRO NATURALE DI NON COMUNE BELLEZZA PANORAMICA, AVENTE ANCHE VALORE
ESTETICO E TRADIZIONALE, OFFRE DEI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL
PUBBLICO DAI QUALI SI PUO’ GODERE L’AMPIA VISUALE DELLA SOTTOSTANTE
CITTA’ FINO AL MARE; ED E’ QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.
IL PRESENTE DECRETO SARA’ PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL’ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA
UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA
TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI ANCONA.
LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI ANCONA CURERA’ CHE IL COMUNE DI
ANCONA PROVVEDA ALL’AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL
PRESENTE DECRETO ALL’ALBO COMUNALE ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA
PUBBLICAZIONE, E CHE IL COMUNE STESSO TENGA A DISPOSIZIONE DEGLI
INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA
DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L’ART. 4 DELLA LEGGE SOPRACITATA.
LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA’ AL MINISTERO LA DATA DELLA EFFETTIVA
AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA.
ROMA, ADDI’ 21 NOVEMBRE 1959.