Autorizzazioni apertura e funzionamento strutture e servizi

Responsabile del Servizio
Bianca Maria Sturba
tel 071 222 2151
email: biancamaria.sturba@comune.ancona.it
Info:
Farina M. Antonietta
tel. 071 222 2150
email: mariantonietta.farina@comune.ancona.it
Orari
Lunedì – Mercoledì – Venerdì 9 -13 Martedì 15 -17 Giovedì 10 -16

 
Il rilascio delle autorizzazioni per apertura e funzionamento delle strutture e dei servizi seguono la seguente normativa regionale:

  • L.r. n.  20/2000 “Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale ed accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private”  ed il relativo Regolamento attuativo n. 1 dell’8 marzo 2004, come più volte integrato e modificato, prevedono nel dettaglio i requisiti strutturali ed organizzativi che devono possedere le strutture socio-assistenziali e socio educative al fine di ottenere la necessaria autorizzazione al funzionamento.
  • L.r. n. 20/2002 “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”.
  • L.r. n. 9/2003 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali” ed il relativo Regolamento attuativo n. 10 del 02 ottobre 2003: servizi per infanzia e adolescenza.
  • L.r. n. 21/2016 “Autorizzazioni ed accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”. Si intendono per autorizzazioni i provvedimenti che consentono:
    • la realizzazione, l’ampliamento, la trasformazione o il trasferimento di strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati;
    • l’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali da parte di soggetti pubblici e privati;
    • la realizzazione: la costruzione di nuove strutture, l’adattamento di strutture già esistenti o la loro diversa utilizzazione, l’acquisto o l’affitto di immobile da adibire agli usi disciplinati da questa legge;
    • l’ampliamento: l’ampliamento strutturale, l’incremento dei posti letto, dei punti di cura e delle funzioni;
    • la trasformazione: la modifica delle funzioni esercitate da parte delle strutture già autorizzate o il cambio di destinazione d’uso degli edifici destinati a nuove funzioni, qualora ciò comporti la variazione dei requisiti di autorizzazione;
    • trasferimento: lo spostamento in altra sede di strutture o attività già autorizzate.
    Le autorizzazioni, rilasciate dai Comuni, indicano in particolare:
    a) i dati anagrafici del richiedente se persona fisica, ovvero la sede e la ragione sociale se società, ovvero la
    sede e la denominazione se soggetto pubblico;
    b) la tipologia delle strutture e dei servizi, nonché delle relative prestazioni;
    c) le eventuali prescrizioni volte a garantire l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 3, comma l, lettera b) della legge n. 21/2016;
    d) il nome ed i titoli di studio e professionali del direttore o responsabile, limitatamente all’autorizzazione all’esercizio.
    Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche con prescrizioni, se le difformità riscontrate non riguardano
    requisiti che incidono sulla sicurezza di utenti e operatori. In tale caso il provvedimento stabilisce il termine
    entro il quale si provvede alla verifica. L’autorizzazione rilasciata è trasmessa dal Comune alla struttura organizzativa regionale competente.